| |
Il 26
maggio 1999 è la data fissata per l'inizio, davanti al Tribunale Militare
di Torino, del processo a carico del tenente colonnello delle SS Siegfried
Engel e del tenente delle SS Otto Kaess, chiamati a rispondere di quattro
stragi commesse in Liguria, nella VI zona operativa che comprendeva, oltre
al territorio della provincia di Genova, parte del basso Piemonte: quella
della Benedicta, consumata fra il 6 e l'11 aprile 1944; quella del
Turchino del 19 maggio 1944; quella dell'Olivetta di Portofino del 2
dicembre 1944; quella di Cravasco del 23 marzo 1945.
Quando comincerà il processo, Engel, oggi tranquillamente residente ad
Amburgo, avrà 90 anni, compiuti il 31 gennaio 1999; quanto al Kaess, verrà
dichiarato non luogo a procedere per essere egli nel frattempo deceduto a
Colonia il 24 settembre 1998.
Di fronte a questa realtà che vede incardinarsi un procedimento per
crimini gravissimi dopo 55 anni dai fatti, sorgono spontanee alcune
domande: che senso ha oggi un processo di questa natura dopo più di mezzo
secolo? non poteva esso venir celebrato subito dopo la fine della guerra,
quando gli imputati non avevano ancora quarant'anni? più in generale, qual
è stata la dimensione quantitativa e qualitativa di altri analoghi fatti
commessi dai nazisti in Italia?
I singoli eccidi compiuti dalle forze armate tedesche sul territorio del
nostro Paese nel periodo compreso fra l'8 settembre 1943 e la fine
dell'aprile 1945 sono generalmente ricordati nei luoghi del loro
accadimento. Essi sono stati per lo più oggetto di ricostruzioni e
testimonianze e se ne commemorano gli anniversari.
Esiste quindi una radicata memoria locale di quegli avvenimenti. Dobbiamo
invece constatare che di essi, considerati nel loro insieme, non esiste
altrettanto forte memoria collettiva, quantomeno nel senso di una generale
coscienza pubblica, estesa a ceti e generazioni diverse. Analisi e
contributi sull'occupazione tedesca in Italia e le caratteristiche che
l'hanno contraddistinta sono stati elaborati da storici italiani di
indubbio valore con l'apporto determinante di studiosi tedeschi
altrettanto qualificati.
Questi studi rappresentano un fondamentale riferimento per esaminare,
muovendo da una base oggettiva, la questione che non risulta sia stata
fino a ora affrontata in modo organico, alla quale intendiamo
particolarmente dedicare la nostra attenzione: quella del se, come, in
quali termini e con quali limiti siano stati perseguiti in sede
giudiziaria, in generale e nello specifico del caso ligure, gli eccidi
nazisti. Riteniamo quindi di dover partire da un breve richiamo delle
caratteristiche generali della guerra nazista e di come esse abbiano
compreso il sistematico compimento di atti illegittimi anche alla stregua
delle leggi e degli usi di guerra, per passare poi all'esame di come
quegli illeciti comportamenti siano stati attuati sul territorio italiano
dai nazisti durante l'occupazione.
In questo quadro verrà successivamente inserita l'analisi storica e
giudiziaria delle quattro stragi liguri dalle quali prende le mosse il
nostro lavoro, riservandoci alcune riflessioni e conclusioni finali.
2. La guerra nazista Com'è noto, la seconda guerra mondiale si presenta
come un conflitto radicalmente differente rispetto a tutti quelli del
passato per l'enorme numero delle perdite umane e delle distruzioni
materiali conseguenti all'utilizzo di nuovi mezzi bellici forniti dal
progresso della tecnica. Essa non si connota più come uno scontro che
avviene soltanto tra eserciti, ma vede un coinvolgimento senza precedenti
delle popolazioni civili, per cui non esiste più come in passato
distinzione tra fronte dei combattimenti e fronte interno, il quale al
conflitto è costretto a partecipare in prima persona. Una guerra
combattuta fino alla resa finale, senza che siano prese in considerazione
soluzioni di compromesso. Ma ciò che caratterizza in modo peculiare questo
conflitto è il tipo di guerra elaborato e praticato dai nazisti,
efficacemente sintetizzato nel concetto di "guerra totale". Con questo
termine venivano indicati non solo la concentrazione di tutte le energie
della nazione tedesca in funzione dell'evento bellico ma anche il suo
significato ideologico di guerra tra razze, di conquista e di sterminio,
in cui, come osserva Enzo Collotti, "l'intransigenza non era più un
fattore meramente ideologico e propagandistico ma era diventata un fatto
di carattere biologico, in cui la sopravvivenza di uno dei contendenti
implicava l'annientamento anche fisico, e non la mera sconfitta militare,
dell'altro antagonista e il potere totale di disposizione del vincitore
sui vinti." Si trattava di differenze sostanziali tra la condotta bellica
delle due parti, riconducibili non solo alle responsabilità tedesche
nell'aver provocato la guerra ma anche alla diversa gravità di quelle
violazioni dello ius belli inteso come l'insieme delle regole che avevano
disciplinato l'esercizio della violenza tra stati sovrani in Europa a
partire dalla formazione dello Stato moderno: diritto sostanzialmente
codificato nel XIX secolo e sensibilmente incrinato dalla prima guerra
mondiale. Anche dopo la fine della prima guerra mondiale venne infatti
posto il problema di processare il Kaiser per una serie di violazioni
compiute dalle forze armate della Germania imperiale nel corso del
conflitto, dalla violazione della neutralità del Belgio all'affondamento
proditorio di navi mercantili disarmate, all'uso di gas tossici quali
l'iprite. E tuttavia non vi fu in proposito accordo tra gli Alleati, e in
particolare gli americani si opposero, in contrasto con la posizione più
rigida degli europei sostenuta con vigore da Lloyd George. Si affermava
che in fondo, come ricorda il Taylor, U-Boot, Zeppelin, gas tossici erano
stati, sì impiegati brutalmente e senza scrupoli, ma erano pur sempre armi
da guerra usate al fine di ottenere la vittoria militare. Dal canto suo
l'Olanda, ove il Kaiser si era rifugiato, negò che egli potesse essere
estradato per violazioni non previste da leggi ordinarie. L'intenzione del
processo non ebbe in sostanza alcun seguito e venne così meno l'occasione
per un allargamento e ammodernamento del diritto internazionale di guerra.
Radicalmente diversa si è presentata la situazione nel 1945 alla fine del
secondo conflitto mondiale. Non vi fu esitazione in ordine alla necessità
di sottoporre a processo una condotta della guerra che si era
caratterizzata per la natura e la gravità dei crimini commessi, i quali
non apparivano come modalità, pur dure e spietate, della condotta bellica
finalizzata alla vittoria militare, ma come strumenti di annientamento e
di dominio connaturati alla stessa ideologia nazista e al suo delirante
piano di dominio della razza ariana nel mondo. Fu così che al termine di
quel conflitto venne costituito un tribunale militare internazionale e
furono celebrati a Norimberga processi penali per crimini di guerra contro
gli alti gerarchi e i maggiori responsabili del regime nazista, e in tutte
le nazioni che avevano sperimentato la qualità inedita e terribile della
violenza nazista vennero instaurati giudizi a carico dei responsabili
delle atrocità. Va ricordato che per un'analoga condotta della guerra
anche in Estremo Oriente, da parte giapponese, si costituì il Tribunale
internazionale di Tokyo. Questo fatto senza precedenti fu motivato insieme
dalla sensibilità di popolazioni che uscivano da un incubo e dall'immane
gravità delle violenze subite. Nel quadro delineato le distanze tra i
contendenti del secondo conflitto mondiale risultano ancora più grandi se
si prende in considerazione la politica di occupazione praticata dai
tedeschi nella loro espansione verso oriente, dalla Polonia ai territori
invasi dell'Unione Sovietica. Politica che da un lato disponeva
l'annientamento della popolazione ebraica e dall'altro prevedeva, con
imponenti trasferimenti forzati, una vera e propria ricomposizione
demografica consistente nella "espulsione dalle regioni dell'Est europeo
di decine di milioni di appartenenti alle popolazioni locali per fare
posto all'insediamento di gruppi etnici tedeschi." In sostanza il
carattere "ideologico razziale" fondato sulla pretesa supremazia e sul
"diritto naturale" di dominio mondiale intero del popolo tedesco si
esprime nel progetto di sterminio di intere etnie (ebrei, zingari) e
nell'assoggettamento schiavistico di interi popoli quali gli slavi. Ma
anche nei confronti delle altre popolazioni il regime di occupazione
tedesco si era caratterizzato comunque per la sua durezza, avendo
sottoposto gli abitanti a soprusi che andavano ben al di là delle
necessità belliche di controllo del territorio. 3. L'occupazione militare
tedesca La situazione dell'Italia dall'8 settembre 1943, data di annuncio
dell'armistizio stipulato con gli Alleati, alla fine della guerra fu del
tutto particolare in quanto legata alla condizione di un Paese che era
stato il principale alleato del Terzo Reich e si era improvvisamente
sganciato dalla guerra attraverso un accordo maturato segretamente.
Sebbene la scelta dell'Italia rappresentasse una sorta di "ritorno alla
ragione", ciò che in definitiva voleva la grandissima maggioranza degli
italiani dopo il drammatico sogno di potenza filo-germanico, Hitler e
l'intero staff nazionalsocialista vissero quell'avvenimento come un
tradimento che meritava di essere punito. Così, se da un lato con la
liberazione di Mussolini dalla prigionia del Gran Sasso veniva creato
(ufficialmente il 25 novembre 1943 con l'assunzione del nome di Repubblica
Sociale Italiana da parte del governo costituito fin dal precedente 27
settembre) un nuovo potere fascista repubblicano che nelle reciproche
solenni dichiarazioni italo-tedesche rilanciava il Patto d'Acciaio,
dall'altro lato venivano emanate da Hitler e dai suoi capi militari, con
straordinaria rapidità, direttive ferocemente repressive che per certi
versi assimilavano il trattamento riservato all'Italia a quello applicato
nei Paesi dell'Est. Quasi contemporaneamente all'ordine di occupare tutto
il territorio italiano impartito alle truppe germaniche che, specialmente
durante i 45 giorni fra la caduta e l'arresto di Mussolini e l'annuncio
dell'armistizio, si erano dislocate nei principali punti strategici della
penisola in previsione della defezione italiana, il 10 e 12 settembre 1943
furono emanate due direttive di Hitler che contemplavano tra l'altro la
fucilazione di tutti gli ufficiali italiani che si fossero opposti al
disarmo dei loro reparti. Osserva in proposito Schreiber che "storicamente
il trattamento dei soldati italiani fu assolutamente unico. Perché i
tedeschi non rifiutarono mai nei confronti di nessun popolo, nemmeno nella
guerra di sterminio nell'Unione Sovietica, il diritto di autodifesa. Nel
caso italiano invece la del tutto normale resistenza militare divenne un
comportamento meritevole di morte e i suoi esponenti regolari passarono
per franchi tiratori." E' noto come queste disposizioni vennero applicate
a Cefalonia ove, dopo l'eroica resistenza a lungo durata delle truppe
italiane e la loro resa, non solo gli ufficiali ma anche i soldati della
divisione Acqui furono fucilati in oltre 6.000. Va altresì ricordato che i
circa 700.000 militari caduti nelle mani dei tedeschi subito dopo
l'armistizio vennero deportati in massa in Germania e nei territori
occupati a Est per essere utilizzati, in dispregio di qualsiasi
convenzione internazionale, come forza di lavoro coatto. Essi non ebbero
mai la qualifica di prigionieri di guerra, bensì quella, che lasciava
campo libero all'arbitrio nazista, di internati militari. Né queste azioni
ferocemente punitive si limitarono alla fase strategica dell'occupazione e
a quella immediatamente successiva, né riguardarono soltanto il
comportamento delle forze armate dell'"alleato occupato". Nei confronti
della resistenza all'occupazione, come ancora ricorda lo Schreiber vennero
applicati metodi per molti versi analoghi a quelli previsti dalle
direttive dell'11 e 16 dicembre 1942 emanate per la contro-guerriglia in
Unione Sovietica e nei Balcani, in forza delle quali era legittimato e
persino reso obbligatorio l'uso della violenza anche contro donne e
bambini. In esse si prevedeva inoltre impunità illimitata per coloro che
avessero compiuto azioni di tale natura. Il capo di stato maggiore del
Comando della Wehrmacht, generale Jodl, nella discussione con Hitler per
la stesura della direttiva del 16 dicembre ebbe a dichiarare che il
divieto assoluto di qualsiasi procedimento disciplinare o penale per
eccessi compiuti doveva rassicurare i soldati. Naturalmente l'applicazione
degli ordini che venivano dall'alto spettava ai comandanti dei vari
settori e via via delle singole unità operative sia della Wehrmacht sia
delle SS, ed è intuitivo che questa miscela tra prescrizioni di
indiscriminata violenza e garanzia di impunità trasformasse le unità
militari germaniche, particolarmente quelle impiegate nel controllo del
territorio e nella cosiddetta polizia di sicurezza, in particolare le SS,
in vere e proprie "macchine da guerra" capaci di ogni efferatezza.
Molteplici furono le ulteriori cause che concorsero a determinare il
compimento nel territorio dell'Italia occupata di un'enorme quantità di
atti criminali da parte tedesca, non solo a opera delle forze cosiddette
speciali ma anche della Wehrmacht, come gli studi più recenti hanno
accertato: nel quadro, che occorre comunque aver presente, di un
abbassamento della considerazione della vita umana nelle situazioni in
cui, come quelle di una guerra spietata, la realtà e la prospettiva della
morte sono immanenti, e di una tradizionale educazione militare delle
forze armate tedesche fondata sulla durezza e ostile a ogni riferimento ai
sentimenti umanitari e ai canoni del diritto internazionale agì in modo
decisivo l'indottrinamento dell'ideologia nazista teso a creare la figura
del soldato politico che identifica la propria azione con il principio
dell'indissolubile unità tra popolo, razza e Stato. Costituì un ulteriore
fattore importante la propaganda ufficiale del regime nazista che
investiva i militari attraverso i Tagebücher dove il popolo italiano era
presentato quale traditore, vigliacco e nullafacente, quindi di rango
inferiore e comunque meritevole di poca considerazione. Osserva in
particolare lo Schreiber che l'atteggiamento anti italiano in chiave
razzista aveva avuto inizio fin dalla fine del 1940 e che esso nel 1941
ebbe una concreta espressione nella proposta avanzata dall'Ufficio
razziale del partito nazionalsocialista di proibire il matrimonio tra
tedeschi e italiani per escludere "una mescolanza dei due popoli (...)
nell'ambito razziale". Per comporre nel modo più completo possibile il
quadro sopra delineato occorre destinare un cenno particolare a quanto
venne attuato nella cosiddetta zona di operazioni del Litorale adriatico
che comprendeva le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e
quella di Lubiana costituita dal governo fascista dopo l'invasione della
Jugoslavia nell'aprile del 1941. Il suddetto territorio era stato separato
dal resto dell'Italia ufficialmente per ragioni militari, in realtà nella
prospettiva di una futura annessione al Terzo Reich ed era stato posto
sotto il comando dell'ex Gauleiter della Carinzia Friedrich Reiner, uno
dei più fanatici esponenti del nazismo austriaco, propugnatore dopo
l'Anschluss della politica espansionistica del Terzo Reich. A partire dal
settembre del 1943 fu trasferito a Trieste, in successivi scaglioni,
l'Einsatzkommando Reinhard (EKR), formato da 92 elementi in prevalenza
appartenenti alle Sicherheitsdienst (SD) e posto alle dipendenze del
generale delle SS Odilio Lotario Globocnik (grande amico di Reiner, di
nazionalità austriaca e triestino di nascita) nominato comandante supremo
delle SS nel territorio del litorale adriatico. Com'è noto gli
Einsatzkommando (o Einsatzgruppen) erano reparti politicamente scelti
dell'apparato di sicurezza che faceva capo ad Himmler ed era formato
principalmente da elementi delle SS. Essi erano dotati di una pressoché
totale discrezionalità nell'espletamento dei compiti loro demandati, che
consistevano essenzialmente nell'eliminazione fisica degli avversari del
nazismo e dei gruppi etnici considerati inferiori. La loro opera, che
causò centinaia di migliaia di morti, cominciava immediatamente dopo
l'occupazione di nuove città, villaggi e territori da parte delle truppe
avanzanti e continuava poi nel tempo. Tali gruppi operarono
particolarmente in Polonia e in tutti i territori invasi verso Est. In
effetti l'EKR aveva avuto la sua base a Lublino e dal 1941 aveva operato
in quelle zone provvedendo anche all'organizzazione e partecipando alla
gestione dei campi di sterminio di Treblinka, Sobibor e Belzec. Nel
reparto erano inclusi, e furono trasferiti con esso nel Litorale
adriatico, elementi che avevano partecipato al progetto della cosiddetta
"Eutanasia" (Aktion T4), attuato per ordine di Hitler dal 1° settembre
1939 al 1941, quando venne sospeso per la protesta di molte famiglie e
delle chiese protestante e cattolica. Questo progetto consisteva
nell'eliminazione delle "vite indegne di essere vissute" (lebensunwerten
Leben) costituite dai portatori di handicap fisici e mentali: quando
questo cessò, peraltro soltanto nei confronti dei tedeschi, aveva causato
circa 70.000 vittime. Il trasferimento nel Litorale adriatico dell'EKR
costituisce la prova evidente del regime a cui si intendeva sottoporre
quella nevralgica zona di frontiera sudorientale del Terzo Reich. Il
kommando vi operò secondo i suoi canoni spietati e, a partire dal febbraio
del 1944 fino al 29 aprile 1945, data in cui fu distrutto con l'esplosivo
il forno crematorio che vi era stato installato, provvide alla "gestione"
della Risiera di San Sabba, vero campo di eliminazione costituito in
Italia nel quale venne ucciso con l'ossido di carbonio e altre feroci
modalità di esecuzione un numero di individui che non è stato possibile
con precisione ricostruire ma si ritiene fondatamente essere prossimo a
5.000 unità. Un'altra caratteristica che deve essere messa in rilievo nel
quadro degli atti criminali delle truppe naziste è rappresentata dagli
eccidi compiuti nel corso del loro ripiegamento su posizioni via via più
arretrate: così dalla zona a sud di Napoli alla linea di Cassino e
successivamente da questa alla linea Gotica. In queste circostanze ci si
scatenò contro la popolazione civile coinvolgendo spietatamente donne e
bambini, senza che spesso vi fosse neppure la parvenza di azioni o anche
soltanto presenza di attività partigiane. Vennero in luce atteggiamenti di
pura vendetta e nello stesso tempo di disprezzo della popolazione
italiana, a determinare i quali contribuiva il consueto indottrinamento
delle truppe. Qual è la dimensione complessiva delle stragi compiute dai
nazisti sul territorio italiano dall'8 settembre 1943 alla fine della
guerra? Dobbiamo amaramente constatare che, nonostante la grande rilevanza
dell'argomento, a tutt'oggi non esiste un esauriente censimento dei
crimini commessi dai tedeschi sul nostro territorio anche se, come già si
è posto in rilievo, buona parte dei singoli episodi sono stati esaminati
in modo approfondito. Per Tristano Matta i fatti in questione, prendendo
in considerazione quelli che hanno comportato un numero di vittime non
inferiore a otto, assommano a oltre 400 con un numero di circa 10.000
vittime secondo i dati proposti anche da Giorgio Rochat. Ma questa stima è
sicuramente inferiore alla realtà: un più realistico conteggio degli
episodi criminosi conduce a una somma che si avvicina alle 15.000 vittime.
Nel corso di un recente convegno sull'argomento, Cesare De Simone ha dato
atto di una ricerca in corso e delle complesse metodologie in essa
impiegate, al fine di realizzare il completo censimento e la cronologia di
tutte le stragi e gli eccidi perpetrati dai militari nazisti e dalle
formazioni della Repubblica di Salò sul nostro territorio. Vi è da
augurarsi che il concreto compimento di quest'opera valga a colmare le
lacune che da molte parti vengono lamentate. Nello stesso convegno Gloria
Chianese ha ricordato il carattere "gratuito" delle numerose stragi
verificatesi al Sud nei giorni immediatamente successivi all'annuncio
dell'armistizio, ponendo in rilievo non solo che tutti questi episodi, a
eccezione del caso di Caiazzo il quale ebbe un sia pur insoddisfacente
esito giudiziario sono rimasti impuniti ma anche, e questo è ciò che più
fa riflettere, che essi sono stati largamente rimossi dalla memoria
collettiva delle popolazioni tra cui avvennero, quasi fossero un portato
"naturale" della guerra. Per concludere poniamo in evidenza l'estremo
periodo temporale fino al quale gli atti in questione vennero compiuti
dalle truppe naziste in ritirata. Il 26 aprile 1945 la divisione tedesca
"Brandenburg" in ritirata, passando per il paese di Narzole (Cuneo),
incendia molte case e massacra 66 persone, tra cui molte donne, vecchi e
bambini; il 29 aprile a Castello di Godego (Trieste) reparti SS
saccheggiano il paese e uccidono con sventagliate di mitragliatrice 80
sfortunati abitanti; il 29 e 30 aprile a Santhià (Vercelli) un reparto SS
cattura e trucida 52 paesani; nella notte tra il 29 e 30 aprile, mentre è
in corso la festa per la liberazione, l'avanguardia della colonna
motorizzata del generale Schlemmer incendia le case di Grugliasco, paese
alle porte di Torino, e uccide 66 abitanti; il 2 maggio vengono trucidati
da truppe tedesche e brigate nere 83 contadini, tra cui 9 donne e il
parroco di Pedescala Valdastico (Vicenza); ancora il 2 maggio, infine, una
colonna di 800 SS in ritirata irrompe nel paese di Avanis Trasaghis
(Udine), incendia le case e uccide 51 persone. 4. Inquadramento giuridico
degli atti criminali nazisti Il prezzo di sangue, distruzioni e sofferenze
imposto dalle forze armate naziste al popolo italiano durante
l'occupazione è stato dunque altissimo e ci siamo sforzati di darne una
generale rappresentazione. Fino a questo momento abbiamo peraltro definito
gli atti e gli episodi attraverso cui si è dipanata la loro lunga storia
con i termini di stragi, eccidi, rappresaglie o più genericamente crimini
o atti criminali. E' ora necessario attribuire a quelle azioni il
carattere giuridico che valga o meno a inquadrarle nella categoria delle
azioni penalmente perseguibili e punibili. Intendiamo (e ciò va tenuto ben
presente allo scopo di tracciare i limiti del nostro lavoro) riferirci
esclusivamente agli atti compiuti da appartenenti alle forze armate
germaniche sul nostro territorio con esclusione delle purtroppo analoghe
attività compiute da italiani appartenenti alle formazioni della
Repubblica di Salò sia autonomamente sia in stretta collaborazione con le
forze armate tedesche, in quanto per tali attività l'inquadramento
giuridico ha carattere diverso riferito a specifiche disposizioni di legge
riguardanti il collaborazionismo. Inoltre intendiamo riferirci alla
punizione di cui siano sussistenti i presupposti in astratto, o
effettivamente avvenuta in concreto, da parte dell'Autorità Giudiziaria,
ordinaria o militare del nostro Paese, mentre verranno fatti brevi cenni
di puro riferimento ai processi per crimini che, consumati sul nostro
territorio, sono stati incardinati o si sono svolti presso giudici
tedeschi o alleati. Le azioni di violenza che vanno prese in
considerazione possono essere classificate nelle seguenti categorie
fondamentali: a) stragi ed eccidi nei confronti della popolazione civile
che nessun elemento obiettivo consente di porre in relazione con una
qualsiasi attività antipartigiana; b) stragi ed eccidi nei confronti della
popolazione civile avvenuti nel corso, o comunque con il pretesto, di
attività antipartigiane in particolare durante i rastrellamenti; c)
asserite rappresaglie o repressioni collettive consistenti sia in eccidi
di civili sia in fucilazioni di massa in risposta ad azioni militari
compiute dalla Resistenza; d) fucilazioni di prigionieri civili o
appartenenti a formazioni della Resistenza; e) uccisioni e sevizie
avvenute in numerosi luoghi di detenzione e di tortura allestiti
dall'apparato di sicurezza nazista. Tutte queste fattispecie rientrano
nella previsione dell'articolo 35 della legge di guerra (di cui al Regio
Decreto 871938 n.1415) e degli art.185 e 13 del Codice Penale Militare di
Guerra approvato con R.D. 2021941 n.303, disposizioni tutte in vigore al
momento dei fatti. Con riferimento al C.P.M.G. va ricordato che il citato
art. 185 rientra nel Titolo IV "Dei reati contro le leggi e gli usi della
guerra", capo III "Degli atti illeciti di guerra" ed è intitolato
"Violenza di militari italiani contro privati nemici (...)". Pur essendo
il testo della norma di cui all'articolo 185 riferito ai militari
italiani, l'art. 13 dello stesso codice intitolato "Reati commessi da
militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra", stabilendo
espressamente che "le disposizioni del titolo quarto, libro terzo di
questo codice (...) si applicano anche ai militari e a ogni altra persona
appartenente alle forze armate nemiche, quando alcuno di tali reati sia
commesso ai danni dello Stato italiano o di un cittadino italiano (...)",
ne estende la portata ai militari tedeschi in quanto occupanti, divenuti
nemici. Questi semplici riferimenti sono sufficienti a dimostrare la piena
applicabilità delle disposizioni in esame alle formazioni armate tedesche
durante l'occupazione. In particolare il contenuto dell'art. 185 dice
testualmente: "Il militare, che, senza necessità o comunque senza
giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza
contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è
punito con la reclusione militare fino a due anni. Se la violenza consiste
nell'omicidio (...) si applicano le pene stabilite dal codice penale
(...)". Quindi per i fatti di omicidio, in applicazione del Codice Penale
ordinario, quando sussistono determinate aggravanti come la
premeditazione, la crudeltà ecc., si applica la pena dell'ergastolo che
per una disposizione di carattere generale rende il reato non soggetto a
prescrizione. E' di evidenza immediata che l'art.185 il cui testo è stato
riportato si applica pienamente ai fatti che sopra sono stati catalogati
ai punti a) e b) : infatti si tratta di violenze nei confronti della
popolazione civile che non ha preso parte ad attività militari, perpetrate
al di fuori di ogni necessità o giustificato motivo di carattere bellico.
Rientrano nello stesso articolo i fatti sopra classificati al punto e),
trattandosi di uccisioni avvenute non solo senza processo ma a seguito di
violenze totalmente vietate come le torture e le sevizie. Per quanto
riguarda le uccisioni, classificate al punto c), motivate come
rappresaglie o repressioni collettive, si osserva che un forte filone del
moderno diritto internazionale esclude l'ammissibilità stessa del concetto
di rappresaglia avente per oggetto la violenza sulle persone, dovendo essa
essere limitata soltanto alle cose. Ma anche a voler ammettere che il
diritto internazionale consenta la possibilità della rappresaglia armata,
va innanzi tutto osservato che essa non è neppure ipotizzabile in risposta
ad azioni belliche legittime quali debbono essere qualificate quelle della
Resistenza e che comunque gli eccidi compiuti dai nazisti nei confronti
della popolazione civile, largamente compresi bambini, donne e vecchi,
hanno un carattere di tanto smisurata arbitrarietà, sproporzione e una
così evidente natura terroristica da escludere in radice ogni possibilità
di giustificazione. Questi concetti hanno trovato esauriente sviluppo
nella motivazione della sentenza di condanna all'ergastolo pronunciata il
31 ottobre 1951 dal Tribunale Militare di Bologna nei confronti del
maggiore Walter Reder per le terribili azioni compiute dal 16° Battaglione
SS Panzer Aufklartung Abteilung da lui comandato, appartenente alla 16a
Divisione Corazzata Granatieri SS nei comuni di Sant'Anna di Stazzema,
Vinca, Marzabotto e altre località dell'Appennino tosco-emiliano.
Analogamente si collocano del tutto al di fuori del concetto
internazionale di rappresaglia, così come recepito anche dalla
legislazione italiana nell'art. 8 della legge di guerra R.D. n.1415 del
1938, le fucilazioni massicce in risposta ad azioni partigiane sotto il
ricordato profilo della inammissibilità della rappresaglia contro attività
bellica compiute da un legittimo belligerante e comunque sotto il profilo
dell'enorme sproporzione, della sicura innocenza delle vittime e della
contrarietà ai principi di umanità. Argomenti che sono stati a loro volta
sviluppati ampiamente nelle sentenze che dopo non poche insufficienze e
contraddizioni hanno concluso con condanne definitive all'ergastolo la
drammatica vicenda delle Cave Ardeatine. Infine le fucilazioni di
prigionieri, sopra classificate al punto d), che si sono arresi senza armi
o le hanno deposte, violano, oltre che le norme elementari del diritto
internazionale di guerra, anche il già citato art. 35 della legge di
guerra R.D. 1415 del 1938 che al punto 2° testualmente afferma: "E'
proibito (...) usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un
nemico a tradimento o quando questi, avendo deposte le armi o non avendo
più modo di difendersi, si sia arreso a discrezione; (...)". La breve
disamina effettuata consente di affermare che centinaia e centinaia di
stragi, eccidi e singole uccisioni commesse dai nazisti durante
l'occupazione in Italia non solo costituiscono crimini dal punto di vista
storico ma anche dal punto di vista giuridico e come tali sono state e
sono soggette alla perseguibilità penale nei confronti di coloro che,
quali esecutori o mandanti, se ne sono resi responsabili. Crediamo
peraltro che dopo questa affermazione sia importante prendere atto della
estrema limitatezza dei casi in cui i delitti di cui si tratta sono stati
effettivamente perseguiti e puniti e dei lunghissimi tempi in cui ciò è
avvenuto. Di fronte all'enormità di quanto è accaduto, l'esiguità della
risposta giudiziaria si tramuta inevitabilmente in parzialità e
incompletezza della memoria storica degli Italiani e in un rischio
evidente di rimozione del proprio passato. 5. Confronto con i processi per
collaborazionismo Per formulare una valutazione compiuta, con riferimento
a un utile elemento di comparazione, dell'area di impunità di cui hanno
goduto i crimini commessi dalle forze armate tedesche di occupazione in
Italia, è sicuramente utile ricordare sommariamente come si sia svolta la
repressione giudiziaria nei confronti degli italiani che, dopo l'8
settembre 1943, avevano collaborato con i tedeschi sia quali appartenenti
alle formazioni armate della repubblica di Salò, sia quali civili. La
questione relativa alla punizione delle attività che furono definite di
collaborazionismo con il tedesco invasore fu oggetto, ben prima della fine
della guerra, di approfondito esame e di interventi di carattere normativo
sia da parte del governo legittimo del Sud sia da parte del Comitato di
Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) e dei Comitati di Liberazione
Nazionale regionali. Con il Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio
1944 n.159 il legittimo governo del Sud emanava una serie di disposizioni
dal titolo "Sanzioni contro il fascismo" che prevedevano da un lato la
punizione di coloro che per le cariche rivestite venivano considerati
responsabili dell'instaurazione e continuità del regime fascista,
dall'altro lato di coloro che avevano promosso o diretto il colpo di Stato
del 3 gennaio 1925 o avevano in seguito contribuito con atti rilevanti a
mantenere in vigore il regime fascista, nonché di chi dopo l'8 settembre
1943 (art. 5) aveva commesso delitti "contro la fedeltà e la difesa
militare dello Stato con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza
o collaborazione col tedesco invasore (...)". La competenza veniva
affidata per la prima delle suddette categorie di reati a un'Alta Corte di
giustizia e per la seconda categoria alla magistratura ordinaria o
militare secondo le norme vigenti. Il 22 aprile 1945, nell'imminenza della
totale liberazione del Paese, con D.Lg.Lt. n. 142, lo stesso governo
legittimo istituiva le Corti straordinarie di Assise a esse affidando
l'esclusiva competenza per tutti i reati di collaborazionismo come
definiti dal precedente decreto del 27 luglio 1944. Le suddette
disposizioni stabilivano le pene per i reati in questione con riferimento
agli articoli 51, 54 e 58 del C.P.M.G., che nei casi più gravi prevedevano
anche la pena di morte. Il funzionamento delle Corti straordinarie
d'Assise era previsto (art.18) per la durata di sei mesi: successivamente
i processi sarebbero stati trasferiti alle Sezioni speciali di Corte
d'Assise destinate a rimanere in funzione fino al 31 marzo 1947. A quella
data i processi eventualmente pendenti dovevano essere deferiti secondo le
ordinarie norme di competenza. Con le medesime disposizioni fu previsto
che gli speciali organi giudiziari di cui sopra fossero composti da un
Presidente nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello tra i
magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte
d'Appello e da quattro giudici popolari estratti a sorte da un elenco di
cento cittadini compilato dai C.L.N. provinciali, successivamente ridotto
a un elenco di cinquanta dal Presidente del Tribunale. Si è voluto
ricordare il contenuto delle norme procedurali in materia di
collaborazionismo perché esse hanno rappresentato un approdo in qualche
modo compromissorio e riduttivo rispetto alla discussione parallela che
nei mesi antecedenti alla liberazione era venuta svolgendosi, come già si
è accennato, a livello dei CLN. Infatti in questa sede era prevalente,
anche se non sempre univoca, l'opinione che i reati connessi ai crimini
del fascismo non dovessero essere giudicati da organi giudiziari
sostanzialmente affidati alla magistratura ordinaria, in quanto almeno in
parte compromessa con il passato regime o comunque formatasi nel clima
determinato dalla sua influenza, bensì a Corti d'Assise del popolo più
direttamente espressione di una volontà antifascista maturata nel Paese.
La decisione definitiva intervenne da parte del governo dell'Italia
liberata che con grande tempestività, come si è visto, istituì organi
giudiziari la cui presidenza era affidata a magistrati che, non potendo
essere di grado inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello,
erano da tempo radicati nell'apparato burocratico della magistratura,
mentre le liste dei giurati venivano sottoposte, prima dell'estrazione a
sorte, a una scrematura del 50 per cento a opera di un magistrato di alto
grado quale era necessariamente il Presidente del Tribunale. Inoltre a
quegli organi veniva dato un raggio temporale di azione limitato a pochi
mesi. Tutto ciò deve essere iscritto, con riferimento al particolare
capitolo della punizione delle attività del fascismo specie di Salò, nella
problematica relativa alla grande questione della continuità o rottura
dell'apparato dello Stato nel passaggio dalla dittatura alla democrazia, e
non vi è dubbio che rispetto alle più radicali tensioni identificabili in
quel "vento del Nord" che aveva spirato a lungo e con forza nel corso di
una lotta dura e sanguinosa per la liberazione del Paese erano venuti
prevalendo i più moderati atteggiamenti, dettati anche da considerazioni
politiche cui non erano estranei i rapporti con gli Alleati, del governo
del Sud. In questo quadro contraddittorio due fatti fondamentali avevano
comunque visto la luce: 1) le attività collaborazioniste e fasciste dei
cittadini italiani che avessero assunto una particolare drammatica
rilevanza venivano previste come specifici reati; 2) venivano istituiti
appositi organi giudiziari con la finalità specifica di giudicare quei
reati. Questi due fattori costituiscono indubbiamente, insieme alla
diffusa consapevolezza che spettasse al nuovo stato democratico uscito
vincente da una terribile prova giudicare le malefatte degli italiani che
avevano sostenuto con attività criminose il potere nazifascista, la
ragione fondamentale del fatto che subito dopo la liberazione siano stati
avviati e conclusi in tutta l'Italia e particolarmente nel centro nord
migliaia di processi per collaborazionismo. Sono noti i rilievi e le
critiche che hanno investito l'attività giudiziaria punitiva nei confronti
dei crimini sia del fascismo per così dire "tradizionale" sia di quello
della Repubblica Sociale: si è rilevato che in genere la magistratura
speciale delle Corti ha fatto ricorso a ogni possibile espediente per
adottare le soluzioni più benevole nei confronti degli esponenti di
rilievo, anche massimo, del regime quando la loro affermazione di
responsabilità si poneva come conseguenza di attività strettamente legate
alla natura dittatoriale e liberticida del fascismo. Si è trattato
osserva tra gli altri Neppi- Modona dell'atteggiamento di un ceto, la
Magistratura, che era stata parte dell'apparato burocratico del regime e
di conseguenza sostanzialmente si ritraeva dall'assumere decisioni
coerenti con la condanna politica del regime stesso. La legislazione
punitiva trovò invece, specialmente in alcune realtà e nel primo periodo
della sua applicazione fino al 19461947, applicazione maggiormente
conforme con gli intenti legislativi laddove si trattava di affermare la
responsabilità per atti di violenza, omicidio, tortura, saccheggio e
devastazione, che violavano in modo più immediato e diretto beni e diritti
naturali e quindi si prestavano a una interpretazione in qualche modo più
semplice e conforme ai canoni tradizionali di applicazione della legge.
Sono stati altresì posti in rilievo il progressivo attenuarsi, nel tempo,
del rigore delle decisioni anche per i fatti di più eclatante violenza e
l'atteggiamento della Cassazione, che fu a esempio molto larga nel
trasferimento di processi per legittima suspicione in luoghi
geograficamente e psicologicamente lontani da quelli in cui fatti
gravissimi erano avvenuti e ove quindi l'esito dei processi fu
particolarmente favorevole agli imputati. Inoltre deve essere ricordato
che il 22 giugno 1946 fu promulgata l'amnistia Togliatti, improntata al
criterio squisitamente politico, che qui non è il caso di discutere, della
pacificazione tra gli italiani: i reati di collaborazionismo erano
largamente contemplati dall'amnistia ed esclusi da essa solo per i casi di
omicidio o di "sevizie particolarmente efferate". Anche su questo terreno
la Cassazione fu prodiga di interpretazioni favorevoli, a volte oltre ogni
limite, agli imputati. Nonostante tutto ciò i processi per
collaborazionismo furono celebrati a migliaia e può senz'altro affermarsi
che investirono, se non tutti, la grande maggioranza degli episodi
rientranti nelle previsioni normative del 1944 e del 1945. In due regioni
italiane, il Piemonte e la Liguria, sono state effettuate ricerche sui
processi e sulle sentenze delle Corti speciali. Esse hanno consentito di
stabilire che in Liguria furono pronunciate 832 sentenze, corrispondenti
alla posizione di 1235 imputati. Sono state inflitte 78 condanne a morte,
allora prevista dall'ordinamento, e 14 condannati sono stati
successivamente giustiziati. Per quanto riguarda il Piemonte, le Corti
giudicarono 3634 imputati in 2379 processi e furono emesse 203 condanne
alla pena capitale, di cui 18 eseguite. Non risulta peraltro, a eccezione
delle regioni sopra indicate, che sia stato ancora tracciato un quadro
complessivo dell'attività delle Corti suddette, che potrebbe offrire,
anche attraverso il confronto tra le diverse realtà regionali, un
importante punto di approfondimento. E' auspicabile che a esso si ponga
mano il prima possibile. In proposito deve essere rilevato che detta
ricerca non avrebbe soltanto valore storico-giuridico relativo alla
punizione delle attività di collaborazionismo ma, ancor più,
contribuirebbe a una più ampia ricostruzione politica delle attività del
fascismo di Salò attraverso la consultazione e l'analisi della ricca,
inedita fonte di documentazione costituita non solo dalle sentenze che in
quel tempo venivano redatte in forma molto succinta, ma dagli atti
(rapporti, documenti, deposizioni, testimonianze, interrogatori) contenuti
nei singoli fascicoli processuali. Va infine osservato, come pone in
rilievo Giuliano Vassalli, che quell'attività giudiziaria d'emergenza, cui
ha posto rapidamente fine la lunga serie dei provvedimenti di clemenza,
amnistia e indulto intervenuti in nome della pacificazione nazionale dalla
metà del 1946 in poi, ha consentito di affermare, attraverso le sentenze
pronunciate dalla Sezione speciale della Corte di Cassazione, istituita
dal D. Lg. Lt. numero 142 del 1945, e successivamente della Cassazione
ordinaria, alcune situazioni giuridiche di fondo: l'esistenza, dopo l'8
settembre 1943, di un solo Stato legittimo sovrano, quello del Sud, e la
correlativa assenza di tale qualità nella Repubblica Sociale di Salò;
quindi l'impossibilità di qualificare quest'ultima, considerata
semplicemente governo di fatto, come legittimo belligerante, con tutte le
conseguenze inerenti; il riconoscimento dei partigiani come appartenenti
alle forze armate dello Stato italiano. Quest'ultima questione merita,
considerata la sua decisiva rilevanza così sul piano storico come su
quello giuridico, particolare attenzione. La recente sentenza pronunciata
dalla Prima sezione penale della Corte di Cassazione il 23 febbraio 1999
n.1560, annullando il provvedimento di archiviazione del giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 16 aprile 1998 con il
quale l'attentato di via Rasella compiuto il 23 marzo 1944 dai Gruppi di
azione patriottica (GAP) era stato dichiarato azione illegittima, tuttavia
coperta dall'amnistia emanata con il D.P.R. n.96 del 5 aprile 1944 in
quanto tale azione era stata compiuta al fine di liberare il territorio
nazionale dall'occupazione tedesca, ha riconosciuto il carattere di azione
di guerra, compiuta da legittimo belligerante, dell'attentato stesso. In
particolare la Cassazione, nel quadro di una serie di puntuali riferimenti
alla situazione storica e politica del tempo e allo stato di guerra in
atto dal 13 ottobre 1943 tra il governo legittimo italiano e l'occupante
tedesco, ha affermato che tutte le azioni belliche compiute dalle
formazioni della Resistenza rientravano nella previsione del D.Lg.Lt. 12
aprile 1945 n.194 che dispone: "Sono considerate azioni di guerra, e
pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di
sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti
per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo
dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti
inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati di
liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati
o abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni
per assicurarne la riuscita". La sentenza ha espressamente condiviso le
argomentazioni e la decisione delle Sezioni unite civili della Cassazione
che il 19 luglio 1957, pronunciando in tema di risarcimento del danno
richiesto dalle vittime civili dell'attentato di via Rasella, aveva
stabilito che "la lotta partigiana è stata considerata dalla legislazione
italiana quale legittima attività di guerra" con conseguente
improponibilità dell'azione risarcitoria proposta. Inoltre la sentenza in
esame ha ricordato che nel processo Kappler per la strage delle Cave
Ardeatine, mentre in primo grado il Tribunale Militare aveva ritenuto
illegittima l'azione di via Rasella e altresì illegittima la rappresaglia
per l'enorme sproporzione tra l'azione partigiana e la risposta a essa
data, il Tribunale Supremo Militare, con la sentenza del 25 ottobre 1952,
pronunciando definitivamente aveva rovesciato tale impostazione stabilendo
che "Via Rasella, alla luce delle norme del diritto internazionale, si
pone in termini di rigorosa linearità: la sua qualificazione non può
essere altro che quella di un atto di ostilità a danno delle forze
militari occupanti, commesso da persone che hanno la qualità di legittimi
belligeranti". Può quindi concludersi che, sia pure dopo un iter
tormentato, oltre che dal punto di vista storico anche da quello
giuridico, ha avuto pieno riconoscimento, da parte della Corte di
Cassazione civile, di quella penale e della massima autorità della
giustizia militare, la legittimità dell'intero operato della Resistenza
italiana. Con l'ovvia conseguenza che in ordine alle sue azioni non può
essere mai invocata la rappresaglia che è ipotizzabile soltanto nei
confronti di attività belliche illegali. Ritornando per concludere ai
procedimenti relativi al collaborazionismo, possiamo affermare che, sia
pure con i limiti, le insufficienze e gli esiti spesso insoddisfacenti
ricordati, il processo penale agli italiani che hanno collaborato con i
nazisti nelle loro azioni criminose, o che azioni criminose hanno compiuto
autonomamente contro le forze della Resistenza e le popolazioni civili, è
stato in larga misura celebrato. Non così è avvenuto da parte della
giustizia italiana (ma, vedremo, anche di quella tedesca e degli Alleati)
nei confronti dei nazisti, mandanti o autori in via diretta del numero di
gran lunga maggiore e più spietato di stragi ed eccidi ai danni del popolo
italiano. Il paragone tra le due realtà delineate è perfino stupefacente e
apre notevoli interrogativi. Da un lato migliaia di processi per una somma
di violenze e di efferatezze gravi ma sicuramente di entità
complessivamente minore di quelle direttamente consumate dai nazisti;
dall'altro tanto pochi processi da non superare probabilmente una decina,
a fronte di violenze ed efferatezze di entità smisurata. In definitiva, il
paradosso costituito dal fatto che coloro che hanno collaborato sono stati
perseguiti in maniera radicalmente più intensa di quanto non lo siano
stati i nazisti principali massacratori. 6. Sintesi di una giustizia
sporadica e tardiva Al fine di verificare nel modo più concreto possibile
il fondamento dei rilievi sopra formulati, è il caso di tracciare un
sintetico elenco dei fatti di strage e degli eccidi giunti per lo più in
modo estremamente tardivo alla resa dei conti con la giustizia. Si tratta
di un elenco che, seppure in una certa misura incompleto, è tuttavia
significativo in quanto comprende i fatti più importanti. Caiazzo
(Caserta) In questa località il 13 ottobre 1943, alle pendici del monte
Carmignano, furono massacrati da soldati della III compagnia del
reggimento motorizzato granatieri (appartenenti alla III divisione
granatieri corazzati), in ritirata verso Nord dopo l'evacuazione di
Napoli, 22 civili italiani (tra cui 10 bambini e 7 donne). L'episodio si
inserisce in modo emblematico tra gli eccidi rimasti impuniti di oltre 700
vittime nell'area casertana durante la ritirata delle forze germaniche
verso il Nord. Agli inizi di novembre del 1943 il sottotenente
Lehnigk-Emden, comandante del reparto, e alcuni suoi collaboratori furono
catturati dalla XXXIV Divisione americana e interrogati, prima ad Aversa,
quindi ad Algeri. Ricostruiti i fatti, sentiti i testimoni, e stabilito
che nessun soldato alleato compariva tra le vittime del fatto criminale,
la documentazione, comprendente la confessione di Lehnigk-Emden, venne
trasmessa per competenza il 7 luglio 1946 dalle autorità militari
americane al governo italiano. Da allora passano inutilmente oltre 20
anni, senza che alcun procedimento venga avviato, fino a quando, nel 1969,
per iniziativa di Simon Wiesenthal, viene sporta denuncia alle autorità
giudiziarie di Monaco di Baviera, poi archiviata per essersi nel frattempo
resi irreperibili i responsabili. Solo dopo altri 19 anni, nel 1988,
Joseph Agnone, cittadino italo-americano appassionato studioso di storia,
svolte accurate ricerche anche presso archivi degli Stati Uniti, inviava
il materiale raccolto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, competente per territorio, che avviava
procedimento penale contro i responsabili dell'eccidio. Informata
dell'istruttoria in corso in Italia, anche l'Autorità giudiziaria della
Repubblica Federale Tedesca procedeva e la Procura di Coblenza emetteva
ordine di cattura nei confronti del sottotenente Emden, che veniva
identificato e temporaneamente arrestato. La Corte d'Assise di Santa Maria
Capua Vetere pronunciava in data 25 ottobre 1994 sentenza di condanna
all'ergastolo, in contumacia, nei confronti di Wolfgang Lehnigk-Emden e
del suo collaboratore Kurt Schüster. La Corte d'Assise aveva stabilito la
propria competenza, anziché quella del Tribunale Militare, considerando
inapplicabile l'articolo 185 del CPMG (in relazione all'art. 13, stesso
codice, sopra illustrato al paragrafo 4) in quanto non si poteva ritenere
che il fatto, nella sua gratuità, fosse avvenuto "per cause non estranee
alla guerra". Interpretazione discutibile, per altro non seguita in altre
analoghe situazioni giudiziarie. Dal canto suo il Tribunale di Coblenza, e
successivamente la Corte d'Appello di Karlsruhe, anche alla luce di una
lacunosa ricostruzione dei fatti, proscioglievano Lehnigk-Emden per
intervenuta prescrizione. Veniva così a crearsi una situazione del tutto
anomala: quella di un fatto di strage, compiuto da militari germanici,
giudicato dopo mezzo secolo, dalla magistratura ordinaria tedesca che
emetteva sentenza di proscioglimento e quasi contemporaneamente dalla
magistratura ordinaria italiana (anziché da quella militare) che emetteva
sentenza di condanna destinata a rimanere sulla carta per l'inesistenza
dei presupposti per l'estradizione, in quanto il proscioglimento avvenuto
in Germania per lo stesso fatto ne precludeva la possibilità. Cave
Ardeatine Per il noto eccidio delle Cave Ardeatine, consumato il 24 marzo
1944, nel quale furono trucidate in modo particolarmente barbaro 335
persone, fu celebrato nel primo dopoguerra un processo a carico
dell'Obersturmbannführer SS Herbert Kappler, capo della polizia di
sicurezza di Roma e di altri cinque imputati appartenenti al suo staff.
Con sentenza emessa dal Tribunale Militare di Roma il 20 luglio 1948,
confermata nel 1952 dal Tribunale Supremo Militare, il Kappler, che aveva
dato l'ordine della strage, emanato dall'alto, da alcuni dicesi
direttamente da Hitler, venne condannato all'ergastolo, mentre i suoi
cinque coimputati furono assolti. Sono note le vicende relative alla
rocambolesca fuga di Kappler dall'Italia e le polemiche che ne seguirono.
Occorre giungere al maggio 1994 perché, su segnalazione del Centro
Wiesenthal si giunga all'individuazione in Bariloche, cittadina argentina,
di Erich Priebke che nella strage aveva avuto un ruolo fondamentale nella
preparazione e controllo delle liste delle persone da mandare a morte e
nella loro esecuzione. Il procuratore militare di Roma, acquisita la
notizia di un'intervista rilasciata dal Priebke a un giornalista
dell'emittente televisiva americana ABC, otteneva dal Giudice per le
indagini preliminari l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare.
Seguiva una lunga pratica di estradizione a seguito della quale, il 21
novembre 1995, il Priebke veniva consegnato all'Italia. La recente
complessa vicenda giudiziaria, dopo una prima sentenza del Tribunale
Militare di Roma (1 agosto 1996) di proscioglimento per prescrizione del
reato, successivamente annullata, e dopo una seconda sentenza dello stesso
tribunale diversamente composto (22 luglio 1997) con la quale Priebke e
Karl Hass (le cui responsabilità erano emerse nel corso dell'iter
processuale) erano stati condannati rispettivamente alla pena di 15 anni e
10 anni e 8 mesi di reclusione, si concludeva, come tutti ricordiamo, con
la loro condanna all'ergastolo avvenuta con sentenza 7 marzo 1998 della
Corte militare d'Appello di Roma, confermata dalla Cassazione. Va
sottolineato che, in conclusione, per la strage delle Ardeatine, una delle
pochissime giudicate, sono stati condannati soltanto tre appartenenti (due
a distanza di oltre mezzo secolo dai fatti) a un nucleo di polizia di
sicurezza di oltre ottanta ufficiali e sottufficiali delle SS, nonostante
ciascuno di essi, per espressa volontà di chi li comandava, sia stato
chiamato a partecipare personalmente a singole uccisioni. Marzabotto e
altre località dell'appennino tosco-emiliano E' impressionante scorrere
l'elenco delle imputazioni a carico del maggiore delle SS Walter Reder nel
processo concluso con la sentenza del Tribunale Militare di Bologna del 31
ottobre 1951 che lo condannò all'ergastolo. Circa 3.000, in maggioranza
donne, vecchi e bambini, sono le vittime massacrate dal reparto SS posto
alle sue dipendenze nel corso di una serie di azioni che possono essere
indiscutibilmente definite di natura terroristica, in quanto volte a
seminare il terrore nelle popolazioni del territorio a ridosso della linea
Gotica. Anche se la Corte ha ritenuto di assolvere il Reder da alcuni capi
di imputazione per un totale di un migliaio di vittime, i fatti hanno
assunto un carattere mostruoso per entità e modalità e il Reder risulta
l'unico condannato. Dal carcere di Gaeta, dove era detenuto, egli nel 1967
inviò una lettera ai parenti delle vittime di Marzabotto, confessando le
colpe e chiedendo il perdono, ma questo non gli fu accordato dai
superstiti, riuniti in assemblea, con una nobile motivazione. Nel 1980 il
Tribunale Militare di Bari gli concesse la liberazione condizionale, e nel
1985 una sorta di grazia politica portò alla consegna di Reder al governo
austriaco. Tornato in Austria fu accolto come eroe dai suoi ex camerati, e
nel 1986 affermò che il pentimento e la lettera di scuse alla città di
Marzabotto erano soltanto stati un'iniziativa dei suoi avvocati. Risiera
di San Sabba (Trieste) La Risiera di San Sabba fu un luogo di
concentramento, di tortura e massacro di migliaia e migliaia di persone
che vi vennero rinchiuse perché ebrei, partigiani fatti prigionieri o
semplicemente sospetti di avversione verso il nazismo e il fascismo.
L'edificio era collocato entro la cerchia urbana di Trieste, in un
quartiere popolare, vicino ad altre fabbriche e abitazioni. Esso fu
adattato alla triste funzione di vero e proprio luogo organizzato secondo
i criteri dei lager nazisti di eliminazione e vi venne costruito nel
febbraio del 1944 un forno crematorio. Il regime dell'eliminazione non si
svolgeva in un ampio territorio isolato come avveniva nella maggior parte
degli altri campi di concentramento, ma in un'area ristretta ove
detenzione in condizioni disumane, sevizie, eliminazioni singole e di
massa, avvenivano in una situazione di vicinanza fisica, di contatto
acustico e a volte visivo, che moltiplicava all'infinito l'orrore delle
azioni che venivano compiute dagli uomini delle SS e dagli altri
componenti dell'EKR. Nonostante la distruzione operata dai nazisti
all'atto della loro fuga il 29 aprile del 1945, nel periodo immediatamente
successivo alla liberazione vennero raccolti elementi portati fin da
allora a conoscenza dell'autorità giudiziaria, e rinvenute tracce dei
fatti terribili avvenuti in Risiera. Dovevano passare decenni prima che si
giungesse all'instaurazione di un processo per quegli enormi fatti. Di ciò
fu causa principale una situazione molto complessa, richiamata da una
vasta bibliografia, concernente le tensioni e i contrasti politici ed
etnici, che accompagnarono il destino di Trieste, incluso l'atteggiamento
ostruzionistico degli Alleati. L'azione giudiziaria per i fatti della
Risiera venne in realtà iniziata in Germania prima che in Italia. Dopo
aver svolto indagini con l'ausilio della Comunità israelitica di Trieste e
dell'Istituto per la Storia della Resistenza di Lubiana (ISRML),
l'autorità inquirente di Francoforte prendeva contatto con il Tribunale di
Trieste annunciando che era stato colà instaurato un processo nei
confronti di August Allers, già comandante della Risiera dal giugno 1944,
e altri corresponsabili appartenenti all'EKR. Sulla base di queste
informazioni e sollecitazioni si metteva finalmente in moto, nel 1970, 25
anni dopo la fine della guerra, un processo anche in Italia. L'istruttoria
veniva complicata da un conflitto di competenza tra l'autorità giudiziaria
ordinaria e la Procura militare di Padova, conflitto risolto dalla
Cassazione il 3 febbraio 1973 stabilendo la competenza della magistratura
ordinaria in quanto i fatti in questione avrebbero avuto natura politica,
essendo "ispirati solo 'ai fini di odio politico e razziale preesistenti
alla guerra". Decisione a nostro avviso discutibile in quanto difforme,
con la conseguenza di decisioni eterogenee nella delicata materia delle
competenze, da altre che in casi analoghi avevano stabilito la competenza
della giustizia militare. L'istruttoria, svolta in un clima teso e
difficile per i conflitti e le lacerazioni che tuttora contraddistinguono
il tessuto etnico e sociale di quella regione, si concludeva il 22
febbraio 1975 con il rinvio a giudizio di Allers (deceduto però nel corso
dello stesso anno) e Oberhauser (vivente), mentre per Hering (deceduto),
Wirth (ucciso dai partigiani nel 1944) e Stangl (deceduto nel
penitenziario di Dusseldorf nel 1973) il procedimento veniva dichiarato
estinto. La Corte d'Assise di Trieste in data 26 aprile 1976 pronunciava
condanna all'ergastolo in contumacia, successivamente confermata dalla
Cassazione, nei confronti di Oberhauser rimasto unico imputato di tanta
tragedia. Costui non venne mai estradato in Italia né durante il processo,
né dopo la condanna. Valle del Biois (Trentino) Tra il 20 e il 21 agosto
del 1944 un gruppo di combattimento costituito da elementi delle SS e
comandato dal capitano Alois Schintlholzer, comandante della Scuola
cacciatori alpini SS di Predazzo (Tn), operava un rastrellamento in
funzione antipartigiana lungo la vallata del torrente Biois nella zona tra
Falcade e il Passo Rolle in Trentino. Nel corso dell'operazione 33 civili
sorpresi inermi in casa o al pascolo o nei campi venivano trucidati
immediatamente nel luogo stesso della sorpresa, talora dopo breve tempo
mentre procedevano incolonnati in fila indiana, talora rinchiusi nei
fienili e bruciati. Il 26 gennaio 1970 il fratello di una delle vittime
sporgeva denuncia al Procuratore della Repubblica di Belluno; in seguito
alle indagini svolte venivano individuati tra gli autori dei fatti il
capitano Schintlholzer e il suo dipendente, maresciallo maggiore SS, Erwin
Fritz, comandante di due plotoni del distaccamento. A seguito di
istruttoria formale i predetti, insieme ad altri imputati poi prosciolti,
erano rinviati a giudizio per strage ma il processo veniva trasferito a
Bologna per legittima suspicione. Il 7 luglio 1979 i due suddetti imputati
venivano condannati, in contumacia, all'ergastolo per strage dalla Corte
d'assise di Bologna. Senonché il 6 maggio del 1980 la Corte d'assise
d'Appello rilevava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria e trasmetteva gli atti per competenza al Procuratore militare
della Repubblica di Verona. Da questo momento l'ulteriore iter processuale
fu, essenzialmente per questioni formali, lungo e complesso, fino a che
con sentenza del 15 novembre 1988 lo Schintholzer venne condannato
all'ergastolo mentre il maresciallo Fritz, a differenza di quanto era
avvenuto da parte della magistratura ordinaria, venne assolto per
insufficienza di prove. La sentenza fu confermata dal Tribunale Supremo
Militare. Filetto (Abruzzo) Fra il 7 e l'8 giugno 1944 un reparto della
Wehrmacht, appartenente alla 114 Divisione cacciatori che per oltre due
anni si era battuta contro i partigiani in Serbia, Bosnia e Dalmazia, si
apprestava a ritirarsi dalla zona a nord dell'Aquila. Nel timore,
corrispondente a una consuetudine ripetutamente attuata nel recente
passato dai militari tedeschi, che venisse attuata una razzia dei pochi
beni, particolarmente bestiame, della popolazione contadina, alcuni
abitanti del piccolo paese di Filetto mandavano ad avvertire un
distaccamento partigiano attestato sulle alture comandato dall'ufficiale
degli Alpini Aldo Rasero. I partigiani scesero in paese con l'intento di
evitare, senza uso delle armi, la paventata azione dei tedeschi. Nacque
tuttavia un breve scontro a fuoco nel corso del quale perse la vita un
tedesco mentre un altro rimase ferito. La sera stessa del 7 giugno il
grosso del reparto della divisione, comandato dal capitano Matthias
Defregger comandante del reparto trasmissioni della divisione, si portò
nel paese. Appena giuntovi uccise a bruciapelo due contadini e rastrellò
la popolazione maschile adulta dell'abitato riuscendo a catturare una
trentina di uomini. Costoro furono condotti al limite del paese, ove
attualmente sorge il monumento in memoria delle vittime, e qui
improvvisamente investiti da raffiche di armi automatiche che causarono il
massacro della maggior parte di essi mentre alcuni, in parte feriti,
riuscirono a fuggire. Le vittime dell'azione furono complessivamente 17,
l'intero abitato venne dato alle fiamme e rimase a lungo deserto. Oltre
vent'anni dopo, questo episodio di "ordinaria violenza" nazista, rimasto a
lungo pressoché sconosciuto, balzò alla ribalta della cronaca quando il
settimanale tedesco "Der Spiegel" il 7 luglio 1969 uscì con la rivelazione
che l'allora vescovo ausiliario di Monaco di Baviera, monsignor Defregger,
era l'ufficiale Matthias Defregger, autore della strage di Filetto. La
notizia ebbe larga eco sulla stampa sia tedesca sia italiana e suscitò
sconcerto, indignazione e polemiche. Il 24 luglio successivo il
procuratore della Repubblica dell'Aquila dispose un'inchiesta giudiziaria
a carico del Defregger. Analogamente in Germania si aprì un processo nei
confronti del prelato in un primo tempo a Francoforte e successivamente a
Monaco di Baviera. Qui il processo venne rapidamente archiviato non avendo
l'autorità giudiziaria tedesca ritenuto l'esistenza di un crimine di
guerra. La Procura della Repubblica dell'Aquila acquisì dal canto suo
tutti gli atti raccolti in Germania tra cui l'interrogatorio di Defregger
e del tenente del reparto trasmissioni a cui egli aveva girato l'ordine
della strage. Il processo venne successivamente trasferito alla Procura
militare, quella di Roma, competente per materia ma poco dopo il giudice
istruttore, pur non condividendo la ricostruzione dei fatti compiuta in
Germania, dichiarava i reati estinti per prescrizione. L'elenco e la breve
rievocazione sopra compiuta dei processi per le stragi naziste celebrati
in Italia consentono di misurare concretamente non solo la già affermata
esiguità dell'intervento giudiziario ma anche il suo deludente esito. Due
soli i criminali nazisti condannati negli anni immediatamente successivi
alla liberazione, Kappler e Reder: il primo fuggito in Germania con
evidenti complicità e connivenze, il secondo, consegnato libero
all'Austria dopo trent'anni, ancora in grado di affermare le sue idee
naziste. Gli altri processati dopo decenni, per lo più in contumacia e
senza alcun effetto concreto delle relative condanne. Ma ancor più è il
caso di rilevare, in relazione a quanto si dirà nel paragrafo 10 sullo
scandaloso insabbiamento dei fascicoli processuali da parte della Procura
Generale presso il Tribunale Supremo Militare, che nessuno dei
procedimenti elencati è stato instaurato per impulso della Procura
Generale suddetta, presso la quale erano stati concentrati gli atti
relativi ai crimini nazisti. Occorre domandarsi a questo punto se
quell'opera di giustizia che non venne adeguatamente compiuta dalla
magistratura italiana, in particolare da quella militare che a nostro
avviso ne aveva l'organica competenza, sia stata fatta dalle Corti di
giustizia degli Alleati o, eventualmente, dai tribunali tedeschi:
rileveremo tra breve come neppure ciò sia avvenuto se non in minima
misura. 7. Origini e responsabilità per le stragi della VI zona operativa
ligure Fino a questo momento è stato delineato il contesto generale,
storico e giuridico, nel quale va collocata l'analisi di quattro stragi
naziste avvenute nella VI zona operativa ligure tra l'aprile del 1944 e il
marzo 1945. Si tratta del tema da cui ha preso le mosse questo saggio.
Tuttavia si è ritenuto che esso non potesse essere affrontato in modo a sé
stante ma dovesse, pur nella sua specificità, venire inquadrato
nell'ambito complessivo dei crimini nazisti in Italia per consentire una
valutazione globale di una realtà che non può essere ignorata. Presupposto
indispensabile per l'individuazione delle responsabilità negli episodi in
questione è costituito dalla piena informazione e comprensione
dell'organizzazione delle forze di sicurezza tedesche tanto da un punto di
vista generale quanto con particolare riferimento alla situazione genovese
e ligure. Dati esaurienti e di grande interesse in merito sono contenuti
nella relazione redatta dal dott. Carlo Gentile dell'Università di
Colonia, nominato consulente dal Procuratore militare di Torino Pier Paolo
Rivello, nel procedimento relativo alle quattro stragi |
1.Premessa
Il 26 maggio 1999 è la
data fissata per l'inizio, davanti al Tribunale Militare di Torino, del
processo a carico del tenente colonnello delle SS Siegfried Engel e del
tenente delle SS Otto Kaess, chiamati a rispondere di quattro stragi
commesse in Liguria, nella VI zona operativa che comprendeva, oltre al
territorio della provincia di Genova, parte del basso Piemonte: quella della
Benedicta, consumata fra il 6 e l'11 aprile 1944; quella del Turchino del 19
maggio 1944; quella dell'Olivetta di Portofino del 2 dicembre 1944; quella
di Cravasco del 23 marzo 1945. Quando comincerà il processo, Engel, oggi
tranquillamente residente ad Amburgo, avrà 90 anni, compiuti il 31 gennaio
1999; quanto al Kaess, verrà dichiarato non luogo a procedere per essere
egli nel frattempo deceduto a Colonia il 24 settembre 1998. Di fronte a
questa realtà che vede incardinarsi un procedimento per crimini gravissimi
dopo 55 anni dai fatti, sorgono spontanee alcune domande: che senso ha oggi
un processo di questa natura dopo più di mezzo secolo? non poteva esso venir
celebrato subito dopo la fine della guerra, quando gli imputati non avevano
ancora quarant'anni? più in generale, qual è stata la dimensione
quantitativa e qualitativa di altri analoghi fatti commessi dai nazisti in
Italia? I singoli eccidi compiuti dalle forze armate tedesche sul territorio
del nostro Paese nel periodo compreso fra l'8 settembre 1943 e la fine
dell'aprile 1945 sono generalmente ricordati nei luoghi del loro
accadimento. Essi sono stati per lo più oggetto di ricostruzioni e
testimonianze e se ne commemorano gli anniversari. Esiste quindi una
radicata memoria locale di quegli avvenimenti. Dobbiamo invece constatare
che di essi, considerati nel loro insieme, non esiste altrettanto forte
memoria collettiva, quantomeno nel senso di una generale coscienza pubblica,
estesa a ceti e generazioni diverse. Analisi e contributi sull'occupazione
tedesca in Italia e le caratteristiche che l'hanno contraddistinta sono
stati elaborati da storici italiani di indubbio valore con l'apporto
determinante di studiosi tedeschi altrettanto qualificati. Questi studi
rappresentano un fondamentale riferimento per esaminare, muovendo da una
base oggettiva, la questione che non risulta sia stata fino a ora affrontata
in modo organico, alla quale intendiamo particolarmente dedicare la nostra
attenzione: quella del se, come, in quali termini e con quali limiti siano
stati perseguiti in sede giudiziaria, in generale e nello specifico del caso
ligure, gli eccidi nazisti. Riteniamo quindi di dover partire da un breve
richiamo delle caratteristiche generali della guerra nazista e di come esse
abbiano compreso il sistematico compimento di atti illegittimi anche alla
stregua delle leggi e degli usi di guerra, per passare poi all'esame di come
quegli illeciti comportamenti siano stati attuati sul territorio italiano
dai nazisti durante l'occupazione. In questo quadro verrà successivamente
inserita l'analisi storica e giudiziaria delle quattro stragi liguri dalle
quali prende le mosse il nostro lavoro, riservandoci alcune riflessioni e
conclusioni finali.
2.La guerra nazista
Com'è noto, la seconda guerra mondiale si presenta come un conflitto
radicalmente differente rispetto a tutti quelli del passato per l'enorme
numero delle perdite umane e delle distruzioni materiali conseguenti
all'utilizzo di nuovi mezzi bellici forniti dal progresso della tecnica.
Essa non si connota più come uno scontro che avviene soltanto tra eserciti,
ma vede un coinvolgimento senza precedenti delle popolazioni civili, per cui
non esiste più come in passato distinzione tra fronte dei combattimenti e
fronte interno, il quale al conflitto è costretto a partecipare in prima
persona. Una guerra combattuta fino alla resa finale, senza che siano prese
in considerazione soluzioni di compromesso. Ma ciò che caratterizza in modo
peculiare questo conflitto è il tipo di guerra elaborato e praticato dai
nazisti, efficacemente sintetizzato nel concetto di "guerra totale". Con
questo termine venivano indicati non solo la concentrazione di tutte le
energie della nazione tedesca in funzione dell'evento bellico ma anche il
suo significato ideologico di guerra tra razze, di conquista e di sterminio,
in cui, come osserva Enzo Collotti, "l'intransigenza non era più un fattore
meramente ideologico e propagandistico ma era diventata un fatto di
carattere biologico, in cui la sopravvivenza di uno dei contendenti
implicava l'annientamento anche fisico, e non la mera sconfitta militare,
dell'altro antagonista e il potere totale di disposizione del vincitore sui
vinti." Si trattava di differenze sostanziali tra la condotta bellica delle
due parti, riconducibili non solo alle responsabilità tedesche nell'aver
provocato la guerra ma anche alla diversa gravità di quelle violazioni dello
ius belli inteso come l'insieme delle regole che avevano disciplinato
l'esercizio della violenza tra stati sovrani in Europa a partire dalla
formazione dello Stato moderno: diritto sostanzialmente codificato nel XIX
secolo e sensibilmente incrinato dalla prima guerra mondiale. Anche dopo la
fine della prima guerra mondiale venne infatti posto il problema di
processare il Kaiser per una serie di violazioni compiute dalle forze armate
della Germania imperiale nel corso del conflitto, dalla violazione della
neutralità del Belgio all'affondamento proditorio di navi mercantili
disarmate, all'uso di gas tossici quali l'iprite. E tuttavia non vi fu in
proposito accordo tra gli Alleati, e in particolare gli americani si
opposero, in contrasto con la posizione più rigida degli europei sostenuta
con vigore da Lloyd George. Si affermava che in fondo, come ricorda il
Taylor, UBoot, Zeppelin, gas tossici erano stati, sì impiegati brutalmente e
senza scrupoli, ma erano pur sempre armi da guerra usate al fine di ottenere
la vittoria militare. Dal canto suo l'Olanda, ove il Kaiser si era
rifugiato, negò che egli potesse essere estradato per violazioni non
previste da leggi ordinarie. L'intenzione del processo non ebbe in sostanza
alcun seguito e venne così meno l'occasione per un allargamento e
ammodernamento del diritto internazionale di guerra. Radicalmente diversa si
è presentata la situazione nel 1945 alla fine del secondo conflitto
mondiale. Non vi fu esitazione in ordine alla necessità di sottoporre a
processo una condotta della guerra che si era caratterizzata per la natura e
la gravità dei crimini commessi, i quali non apparivano come modalità, pur
dure e spietate, della condotta bellica finalizzata alla vittoria militare,
ma come strumenti di annientamento e di dominio connaturati alla stessa
ideologia nazista e al suo delirante piano di dominio della razza ariana nel
mondo. Fu così che al termine di quel conflitto venne costituito un
tribunale militare internazionale e furono celebrati a Norimberga processi
penali per crimini di guerra contro gli alti gerarchi e i maggiori
responsabili del regime nazista, e in tutte le nazioni che avevano
sperimentato la qualità inedita e terribile della violenza nazista vennero
instaurati giudizi a carico dei responsabili delle atrocità. Va ricordato
che per un'analoga condotta della guerra anche in Estremo Oriente, da parte
giapponese, si costituì il Tribunale internazionale di Tokyo. Questo fatto
senza precedenti fu motivato insieme dalla sensibilità di popolazioni che
uscivano da un incubo e dall'immane gravità delle violenze subite. Nel
quadro delineato le distanze tra i contendenti del secondo conflitto
mondiale risultano ancora più grandi se si prende in considerazione la
politica di occupazione praticata dai tedeschi nella loro espansione verso
oriente, dalla Polonia ai territori invasi dell'Unione Sovietica. Politica
che da un lato disponeva l'annientamento della popolazione ebraica e
dall'altro prevedeva, con imponenti trasferimenti forzati, una vera e
propria ricomposizione demografica consistente nella "espulsione dalle
regioni dell'Est europeo di decine di milioni di appartenenti alle
popolazioni locali per fare posto all'insediamento di gruppi etnici
tedeschi." In sostanza il carattere "ideologico-razziale" fondato sulla
pretesa supremazia e sul "diritto naturale" di dominio mondiale intero del
popolo tedesco si esprime nel progetto di sterminio di intere etnie (ebrei,
zingari) e nell'assoggettamento schiavistico di interi popoli quali gli
slavi. Ma anche nei confronti delle altre popolazioni il regime di
occupazione tedesco si era caratterizzato comunque per la sua durezza,
avendo sottoposto gli abitanti a soprusi che andavano ben al di là delle
necessità belliche di controllo del territorio.
3.L'occupazione militare tedesca
La situazione dell'Italia dall'8 settembre 1943, data di annuncio
dell'armistizio stipulato con gli Alleati, alla fine della guerra fu del
tutto particolare in quanto legata alla condizione di un Paese che era stato
il principale alleato del Terzo Reich e si era improvvisamente sganciato
dalla guerra attraverso un accordo maturato segretamente. Sebbene la scelta
dell'Italia rappresentasse una sorta di "ritorno alla ragione", ciò che in
definitiva voleva la grandissima maggioranza degli italiani dopo il
drammatico sogno di potenza filo-germanico, Hitler e l'intero staff
nazionalsocialista vissero quell'avvenimento come un tradimento che meritava
di essere punito. Così, se da un lato con la liberazione di Mussolini dalla
prigionia del Gran Sasso veniva creato (ufficialmente il 25 novembre 1943
con l'assunzione del nome di Repubblica Sociale Italiana da parte del
governo costituito fin dal precedente 27 settembre) un nuovo potere fascista
repubblicano che nelle reciproche solenni dichiarazioni italo-tedesche
rilanciava il Patto d'Acciaio, dall'altro lato venivano emanate da Hitler e
dai suoi capi militari, con straordinaria rapidità, direttive ferocemente
repressive che per certi versi assimilavano il trattamento riservato
all'Italia a quello applicato nei Paesi dell'Est. Quasi contemporaneamente
all'ordine di occupare tutto il territorio italiano impartito alle truppe
germaniche che, specialmente durante i 45 giorni fra la caduta e l'arresto
di Mussolini e l'annuncio dell'armistizio, si erano dislocate nei principali
punti strategici della penisola in previsione della defezione italiana, il
10 e 12 settembre 1943 furono emanate due direttive di Hitler che
contemplavano tra l'altro la fucilazione di tutti gli ufficiali italiani che
si fossero opposti al disarmo dei loro reparti. Osserva in proposito
Schreiber che "storicamente il trattamento dei soldati italiani fu
assolutamente unico. Perché i tedeschi non rifiutarono mai nei confronti di
nessun popolo, nemmeno nella guerra di sterminio nell'Unione Sovietica, il
diritto di autodifesa. Nel caso italiano invece la del tutto normale
resistenza militare divenne un comportamento meritevole di morte e i suoi
esponenti regolari passarono per franchi tiratori." E' noto come queste
disposizioni vennero applicate a Cefalonia ove, dopo l'eroica resistenza a
lungo durata delle truppe italiane e la loro resa, non solo gli ufficiali ma
anche i soldati della divisione Acqui furono fucilati in oltre 6.000. Va
altresì ricordato che i circa 700.000 militari caduti nelle mani dei
tedeschi subito dopo l'armistizio vennero deportati in massa in Germania e
nei territori occupati a Est per essere utilizzati, in dispregio di
qualsiasi convenzione internazionale, come forza di lavoro coatto. Essi non
ebbero mai la qualifica di prigionieri di guerra, bensì quella, che lasciava
campo libero all'arbitrio nazista, di internati militari. Né queste azioni
ferocemente punitive si limitarono alla fase strategica dell'occupazione e a
quella immediatamente successiva, né riguardarono soltanto il comportamento
delle forze armate dell'"alleato occupato". Nei confronti della resistenza
all'occupazione, come ancora ricorda lo Schreiber vennero applicati metodi
per molti versi analoghi a quelli previsti dalle direttive dell'11 e 16
dicembre 1942 emanate per la contro-guerriglia in Unione Sovietica e nei
Balcani, in forza delle quali era legittimato e persino reso obbligatorio
l'uso della violenza anche contro donne e bambini. In esse si prevedeva
inoltre impunità illimitata per coloro che avessero compiuto azioni di tale
natura. Il capo di stato maggiore del Comando della Wehrmacht, generale
Jodl, nella discussione con Hitler per la stesura della direttiva del 16
dicembre ebbe a dichiarare che il divieto assoluto di qualsiasi procedimento
disciplinare o penale per eccessi compiuti doveva rassicurare i soldati.
Naturalmente l'applicazione degli ordini che venivano dall'alto spettava ai
comandanti dei vari settori e via via delle singole unità operative sia
della Wehrmacht sia delle SS, ed è intuitivo che questa miscela tra
prescrizioni di indiscriminata violenza e garanzia di impunità trasformasse
le unità militari germaniche, particolarmente quelle impiegate nel controllo
del territorio e nella cosiddetta polizia di sicurezza, in particolare le
SS, in vere e proprie "macchine da guerra" capaci di ogni efferatezza.
Molteplici furono le ulteriori cause che concorsero a determinare il
compimento nel territorio dell'Italia occupata di un'enorme quantità di atti
criminali da parte tedesca, non solo a opera delle forze cosiddette speciali
ma anche della Wehrmacht, come gli studi più recenti hanno accertato: nel
quadro, che occorre comunque aver presente, di un abbassamento della
considerazione della vita umana nelle situazioni in cui, come quelle di una
guerra spietata, la realtà e la prospettiva della morte sono immanenti, e di
una tradizionale educazione militare delle forze armate tedesche fondata
sulla durezza e ostile a ogni riferimento ai sentimenti umanitari e ai
canoni del diritto internazionale agì in modo decisivo l'indottrinamento
dell'ideologia nazista teso a creare la figura del soldato politico che
identifica la propria azione con il principio dell'indissolubile unità tra
popolo, razza e Stato. Costituì un ulteriore fattore importante la
propaganda ufficiale del regime nazista che investiva i militari attraverso
i Tagebücher dove il popolo italiano era presentato quale traditore,
vigliacco e nullafacente, quindi di rango inferiore e comunque meritevole di
poca considerazione. Osserva in particolare lo Schreiber che l'atteggiamento
anti italiano in chiave razzista aveva avuto inizio fin dalla fine del 1940
e che esso nel 1941 ebbe una concreta espressione nella proposta avanzata
dall'Ufficio razziale del partito nazionalsocialista di proibire il
matrimonio tra tedeschi e italiani per escludere "una mescolanza dei due
popoli (...) nell'ambito razziale". Per comporre nel modo più completo
possibile il quadro sopra delineato occorre destinare un cenno particolare a
quanto venne attuato nella cosiddetta zona di operazioni del Litorale
adriatico che comprendeva le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola,
Fiume e quella di Lubiana costituita dal governo fascista dopo l'invasione
della Jugoslavia nell'aprile del 1941. Il suddetto territorio era stato
separato dal resto dell'Italia ufficialmente per ragioni militari, in realtà
nella prospettiva di una futura annessione al Terzo Reich ed era stato posto
sotto il comando dell'ex Gauleiter della Carinzia Friedrich Reiner, uno dei
più fanatici esponenti del nazismo austriaco, propugnatore dopo l'Anschluss
della politica espansionistica del Terzo Reich. A partire dal settembre del
1943 fu trasferito a Trieste, in successivi scaglioni, l'Einsatzkommando
Reinhard (EKR), formato da 92 elementi in prevalenza appartenenti alle
Sicherheitsdienst (SD) e posto alle dipendenze del generale delle SS Odilio
Lotario Globocnik (grande amico di Reiner, di nazionalità austriaca e
triestino di nascita) nominato comandante supremo delle SS nel territorio
del litorale adriatico. Com'è noto gli Einsatzkommando (o Einsatzgruppen)
erano reparti politicamente scelti dell'apparato di sicurezza che faceva
capo ad Himmler ed era formato principalmente da elementi delle SS. Essi
erano dotati di una pressoché totale discrezionalità nell'espletamento dei
compiti loro demandati, che consistevano essenzialmente nell'eliminazione
fisica degli avversari del nazismo e dei gruppi etnici considerati
inferiori. La loro opera, che causò centinaia di migliaia di morti,
cominciava immediatamente dopo l'occupazione di nuove città, villaggi e
territori da parte delle truppe avanzanti e continuava poi nel tempo. Tali
gruppi operarono particolarmente in Polonia e in tutti i territori invasi
verso Est. In effetti l'EKR aveva avuto la sua base a Lublino e dal 1941
aveva operato in quelle zone provvedendo anche all'organizzazione e
partecipando alla gestione dei campi di sterminio di Treblinka, Sobibor e
Belzec. Nel reparto erano inclusi, e furono trasferiti con esso nel Litorale
adriatico, elementi che avevano partecipato al progetto della cosiddetta
"Eutanasia" (Aktion T4), attuato per ordine di Hitler dal 1° settembre 1939
al 1941, quando venne sospeso per la protesta di molte famiglie e delle
chiese protestante e cattolica. Questo progetto consisteva nell'eliminazione
delle "vite indegne di essere vissute" (lebensunwerten Leben) costituite dai
portatori di handicap fisici e mentali: quando questo cessò, peraltro
soltanto nei confronti dei tedeschi, aveva causato circa 70.000 vittime. Il
trasferimento nel Litorale adriatico dell'EKR costituisce la prova evidente
del regime a cui si intendeva sottoporre quella nevralgica zona di frontiera
sudorientale del Terzo Reich. Il kommando vi operò secondo i suoi canoni
spietati e, a partire dal febbraio del 1944 fino al 29 aprile 1945, data in
cui fu distrutto con l'esplosivo il forno crematorio che vi era stato
installato, provvide alla "gestione" della Risiera di San Sabba, vero campo
di eliminazione costituito in Italia nel quale venne ucciso con l'ossido di
carbonio e altre feroci modalità di esecuzione un numero di individui che
non è stato possibile con precisione ricostruire ma si ritiene fondatamente
essere prossimo a 5.000 unità. Un'altra caratteristica che deve essere messa
in rilievo nel quadro degli atti criminali delle truppe naziste è
rappresentata dagli eccidi compiuti nel corso del loro ripiegamento su
posizioni via via più arretrate: così dalla zona a sud di Napoli alla linea
di Cassino e successivamente da questa alla linea Gotica. In queste
circostanze ci si scatenò contro la popolazione civile coinvolgendo
spietatamente donne e bambini, senza che spesso vi fosse neppure la parvenza
di azioni o anche soltanto presenza di attività partigiane. Vennero in luce
atteggiamenti di pura vendetta e nello stesso tempo di disprezzo della
popolazione italiana, a determinare i quali contribuiva il consueto
indottrinamento delle truppe. Qual è la dimensione complessiva delle stragi
compiute dai nazisti sul territorio italiano dall'8 settembre 1943 alla fine
della guerra? Dobbiamo amaramente constatare che, nonostante la grande
rilevanza dell'argomento, a tutt'oggi non esiste un esauriente censimento
dei crimini commessi dai tedeschi sul nostro territorio anche se, come già
si è posto in rilievo, buona parte dei singoli episodi sono stati esaminati
in modo approfondito. Per Tristano Matta i fatti in questione, prendendo in
considerazione quelli che hanno comportato un numero di vittime non
inferiore a otto, assommano a oltre 400 con un numero di circa 10.000
vittime secondo i dati proposti anche da Giorgio Rochat. Ma questa stima è
sicuramente inferiore alla realtà: un più realistico conteggio degli episodi
criminosi conduce a una somma che si avvicina alle 15.000 vittime. Nel corso
di un recente convegno sull'argomento, Cesare De Simone ha dato atto di una
ricerca in corso e delle complesse metodologie in essa impiegate, al fine di
realizzare il completo censimento e la cronologia di tutte le stragi e gli
eccidi perpetrati dai militari nazisti e dalle formazioni della Repubblica
di Salò sul nostro territorio. Vi è da augurarsi che il concreto compimento
di quest'opera valga a colmare le lacune che da molte parti vengono
lamentate. Nello stesso convegno Gloria Chianese ha ricordato il carattere
"gratuito" delle numerose stragi verificatesi al Sud nei giorni
immediatamente successivi all'annuncio dell'armistizio, ponendo in rilievo
non solo che tutti questi episodi, a eccezione del caso di Caiazzo il quale
ebbe un sia pur insoddisfacente esito giudiziario sono rimasti impuniti ma
anche, e questo è ciò che più fa riflettere, che essi sono stati largamente
rimossi dalla memoria collettiva delle popolazioni tra cui avvennero, quasi
fossero un portato "naturale" della guerra. Per concludere poniamo in
evidenza l'estremo periodo temporale fino al quale gli atti in questione
vennero compiuti dalle truppe naziste in ritirata. Il 26 aprile 1945 la
divisione tedesca "Brandenburg" in ritirata, passando per il paese di
Narzole (Cuneo), incendia molte case e massacra 66 persone, tra cui molte
donne, vecchi e bambini; il 29 aprile a Castello di Godego (Trieste) reparti
SS saccheggiano il paese e uccidono con sventagliate di mitragliatrice 80
sfortunati abitanti; il 29 e 30 aprile a Santhià (Vercelli) un reparto SS
cattura e trucida 52 paesani; nella notte tra il 29 e 30 aprile, mentre è in
corso la festa per la liberazione, l'avanguardia della colonna motorizzata
del generale Schlemmer incendia le case di Grugliasco, paese alle porte di
Torino, e uccide 66 abitanti; il 2 maggio vengono trucidati da truppe
tedesche e brigate nere 83 contadini, tra cui 9 donne e il parroco di
Pedescala Valdastico (Vicenza); ancora il 2 maggio, infine, una colonna di
800 SS in ritirata irrompe nel paese di Avanis Trasaghis (Udine), incendia
le case e uccide 51 persone.
4. Inquadramento giuridico degli atti criminali nazisti.
Il prezzo di sangue, distruzioni e sofferenze imposto dalle forze armate
naziste al popolo italiano durante l'occupazione è stato dunque altissimo e
ci siamo sforzati di darne una generale rappresentazione. Fino a questo
momento abbiamo peraltro definito gli atti e gli episodi attraverso cui si è
dipanata la loro lunga storia con i termini di stragi, eccidi, rappresaglie
o più genericamente crimini o atti criminali. E' ora necessario attribuire a
quelle azioni il carattere giuridico che valga o meno a inquadrarle nella
categoria delle azioni penalmente perseguibili e punibili. Intendiamo (e ciò
va tenuto ben presente allo scopo di tracciare i limiti del nostro lavoro)
riferirci esclusivamente agli atti compiuti da appartenenti alle forze
armate germaniche sul nostro territorio con esclusione delle purtroppo
analoghe attività compiute da italiani appartenenti alle formazioni della
Repubblica di Salò sia autonomamente sia in stretta collaborazione con le
forze armate tedesche, in quanto per tali attività l'inquadramento giuridico
ha carattere diverso riferito a specifiche disposizioni di legge riguardanti
il collaborazionismo. Inoltre intendiamo riferirci alla punizione di cui
siano sussistenti i presupposti in astratto, o effettivamente avvenuta in
concreto, da parte dell'Autorità Giudiziaria, ordinaria o militare del
nostro Paese, mentre verranno fatti brevi cenni di puro riferimento ai
processi per crimini che, consumati sul nostro territorio, sono stati
incardinati o si sono svolti presso giudici tedeschi o alleati. Le azioni di
violenza che vanno prese in considerazione possono essere classificate nelle
seguenti categorie fondamentali: a) stragi ed eccidi nei confronti della
popolazione civile che nessun elemento obiettivo consente di porre in
relazione con una qualsiasi attività antipartigiana; b) stragi ed eccidi nei
confronti della popolazione civile avvenuti nel corso, o comunque con il
pretesto, di attività antipartigiane in particolare durante i
rastrellamenti; c) asserite rappresaglie o repressioni collettive
consistenti sia in eccidi di civili sia in fucilazioni di massa in risposta
ad azioni militari compiute dalla Resistenza; d) fucilazioni di prigionieri
civili o appartenenti a formazioni della Resistenza; e) uccisioni e sevizie
avvenute in numerosi luoghi di detenzione e di tortura allestiti
dall'apparato di sicurezza nazista. Tutte queste fattispecie rientrano nella
previsione dell'articolo 35 della legge di guerra (di cui al Regio Decreto
871938 n.1415) e degli art.185 e 13 del Codice Penale Militare di Guerra
approvato con R.D. 2021941 n.303, disposizioni tutte in vigore al momento
dei fatti. Con riferimento al C.P.M.G. va ricordato che il citato art. 185
rientra nel Titolo IV "Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra",
capo III "Degli atti illeciti di guerra" ed è intitolato "Violenza di
militari italiani contro privati nemici (...)". Pur essendo il testo della
norma di cui all'articolo 185 riferito ai militari italiani, l'art. 13 dello
stesso codice intitolato "Reati commessi da militari nemici contro le leggi
e gli usi della guerra", stabilendo espressamente che "le disposizioni del
titolo quarto, libro terzo di questo codice (...) si applicano anche ai
militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche,
quando alcuno di tali reati sia commesso ai danni dello Stato italiano o di
un cittadino italiano (...)", ne estende la portata ai militari tedeschi in
quanto occupanti, divenuti nemici. Questi semplici riferimenti sono
sufficienti a dimostrare la piena applicabilità delle disposizioni in esame
alle formazioni armate tedesche durante l'occupazione. In particolare il
contenuto dell'art. 185 dice testualmente: "Il militare, che, senza
necessità o comunque senza giustificato motivo, per cause non estranee alla
guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle
operazioni militari, è punito con la reclusione militare fino a due anni. Se
la violenza consiste nell'omicidio (...) si applicano le pene stabilite dal
codice penale (...)". Quindi per i fatti di omicidio, in applicazione del
Codice Penale ordinario, quando sussistono determinate aggravanti come la
premeditazione, la crudeltà ecc., si applica la pena dell'ergastolo che per
una disposizione di carattere generale rende il reato non soggetto a
prescrizione. E' di evidenza immediata che l'art.185 il cui testo è stato
riportato si applica pienamente ai fatti che sopra sono stati catalogati ai
punti a) e b) : infatti si tratta di violenze nei confronti della
popolazione civile che non ha preso parte ad attività militari, perpetrate
al di fuori di ogni necessità o giustificato motivo di carattere bellico.
Rientrano nello stesso articolo i fatti sopra classificati al punto e),
trattandosi di uccisioni avvenute non solo senza processo ma a seguito di
violenze totalmente vietate come le torture e le sevizie. Per quanto
riguarda le uccisioni, classificate al punto c), motivate come rappresaglie
o repressioni collettive, si osserva che un forte filone del moderno diritto
internazionale esclude l'ammissibilità stessa del concetto di rappresaglia
avente per oggetto la violenza sulle persone, dovendo essa essere limitata
soltanto alle cose. Ma anche a voler ammettere che il diritto internazionale
consenta la possibilità della rappresaglia armata, va innanzi tutto
osservato che essa non è neppure ipotizzabile in risposta ad azioni belliche
legittime quali debbono essere qualificate quelle della Resistenza e che
comunque gli eccidi compiuti dai nazisti nei confronti della popolazione
civile, largamente compresi bambini, donne e vecchi, hanno un carattere di
tanto smisurata arbitrarietà, sproporzione e una così evidente natura
terroristica da escludere in radice ogni possibilità di giustificazione.
Questi concetti hanno trovato esauriente sviluppo nella motivazione della
sentenza di condanna all'ergastolo pronunciata il 31 ottobre 1951 dal
Tribunale Militare di Bologna nei confronti del maggiore Walter Reder per le
terribili azioni compiute dal 16° Battaglione SS Panzer Aufklartung
Abteilung da lui comandato, appartenente alla 16a Divisione Corazzata
Granatieri SS nei comuni di Sant'Anna di Stazzema, Vinca, Marzabotto e altre
località dell'Appennino tosco-emiliano. Analogamente si collocano del tutto
al di fuori del concetto internazionale di rappresaglia, così come recepito
anche dalla legislazione italiana nell'art. 8 della legge di guerra R.D.
n.1415 del 1938, le fucilazioni massicce in risposta ad azioni partigiane
sotto il ricordato profilo della inammissibilità della rappresaglia contro
attività bellica compiute da un legittimo belligerante e comunque sotto il
profilo dell'enorme sproporzione, della sicura innocenza delle vittime e
della contrarietà ai principi di umanità. Argomenti che sono stati a loro
volta sviluppati ampiamente nelle sentenze che dopo non poche insufficienze
e contraddizioni hanno concluso con condanne definitive all'ergastolo la
drammatica vicenda delle Cave Ardeatine. Infine le fucilazioni di
prigionieri, sopra classificate al punto d), che si sono arresi senza armi o
le hanno deposte, violano, oltre che le norme elementari del diritto
internazionale di guerra, anche il già citato art. 35 della legge di guerra
R.D. 1415 del 1938 che al punto 2° testualmente afferma: "E' proibito (...)
usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento o
quando questi, avendo deposte le armi o non avendo più modo di difendersi,
si sia arreso a discrezione; (...)". La breve disamina effettuata consente
di affermare che centinaia e centinaia di stragi, eccidi e singole uccisioni
commesse dai nazisti durante l'occupazione in Italia non solo costituiscono
crimini dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista giuridico e
come tali sono state e sono soggette alla perseguibilità penale nei
confronti di coloro che, quali esecutori o mandanti, se ne sono resi
responsabili. Crediamo peraltro che dopo questa affermazione sia importante
prendere atto della estrema limitatezza dei casi in cui i delitti di cui si
tratta sono stati effettivamente perseguiti e puniti e dei lunghissimi tempi
in cui ciò è avvenuto. Di fronte all'enormità di quanto è accaduto,
l'esiguità della risposta giudiziaria si tramuta inevitabilmente in
parzialità e incompletezza della memoria storica degli Italiani e in un
rischio evidente di rimozione del proprio passato.
5. Confronto con i processi per collaborazionismo.
Per formulare una valutazione compiuta, con riferimento a un utile elemento
di comparazione, dell'area di impunità di cui hanno goduto i crimini
commessi dalle forze armate tedesche di occupazione in Italia, è sicuramente
utile ricordare sommariamente come si sia svolta la repressione giudiziaria
nei confronti degli italiani che, dopo l'8 settembre 1943, avevano
collaborato con i tedeschi sia quali appartenenti alle formazioni armate
della repubblica di Salò, sia quali civili. La questione relativa alla
punizione delle attività che furono definite di collaborazionismo con il
tedesco invasore fu oggetto, ben prima della fine della guerra, di
approfondito esame e di interventi di carattere normativo sia da parte del
governo legittimo del Sud sia da parte del Comitato di Liberazione Nazionale
Alta Italia (CLNAI) e dei Comitati di Liberazione Nazionale regionali. Con
il Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944 n.159 il legittimo
governo del Sud emanava una serie di disposizioni dal titolo "Sanzioni
contro il fascismo" che prevedevano da un lato la punizione di coloro che
per le cariche rivestite venivano considerati responsabili
dell'instaurazione e continuità del regime fascista, dall'altro lato di
coloro che avevano promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 o
avevano in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il
regime fascista, nonché di chi dopo l'8 settembre 1943 (art. 5) aveva
commesso delitti "contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato con
qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col
tedesco invasore (...)". La competenza veniva affidata per la prima delle
suddette categorie di reati a un'Alta Corte di giustizia e per la seconda
categoria alla magistratura ordinaria o militare secondo le norme vigenti.
Il 22 aprile 1945, nell'imminenza della totale liberazione del Paese, con
D.Lg.Lt. n. 142, lo stesso governo legittimo istituiva le Corti
straordinarie di Assise a esse affidando l'esclusiva competenza per tutti i
reati di collaborazionismo come definiti dal precedente decreto del 27
luglio 1944. Le suddette disposizioni stabilivano le pene per i reati in
questione con riferimento agli articoli 51, 54 e 58 del C.P.M.G., che nei
casi più gravi prevedevano anche la pena di morte. Il funzionamento delle
Corti straordinarie d'Assise era previsto (art.18) per la durata di sei
mesi: successivamente i processi sarebbero stati trasferiti alle Sezioni
speciali di Corte d'Assise destinate a rimanere in funzione fino al 31 marzo
1947. A quella data i processi eventualmente pendenti dovevano essere
deferiti secondo le ordinarie norme di competenza. Con le medesime
disposizioni fu previsto che gli speciali organi giudiziari di cui sopra
fossero composti da un Presidente nominato dal Primo presidente della Corte
d'Appello tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di
Corte d'Appello e da quattro giudici popolari estratti a sorte da un elenco
di cento cittadini compilato dai C.L.N. provinciali, successivamente ridotto
a un elenco di cinquanta dal Presidente del Tribunale. Si è voluto ricordare
il contenuto delle norme procedurali in materia di collaborazionismo perché
esse hanno rappresentato un approdo in qualche modo compromissorio e
riduttivo rispetto alla discussione parallela che nei mesi antecedenti alla
liberazione era venuta svolgendosi, come già si è accennato, a livello dei
CLN. Infatti in questa sede era prevalente, anche se non sempre univoca,
l'opinione che i reati connessi ai crimini del fascismo non dovessero essere
giudicati da organi giudiziari sostanzialmente affidati alla magistratura
ordinaria, in quanto almeno in parte compromessa con il passato regime o
comunque formatasi nel clima determinato dalla sua influenza, bensì a Corti
d'Assise del popolo più direttamente espressione di una volontà antifascista
maturata nel Paese. La decisione definitiva intervenne da parte del governo
dell'Italia liberata che con grande tempestività, come si è visto, istituì
organi giudiziari la cui presidenza era affidata a magistrati che, non
potendo essere di grado inferiore a quello di consigliere di Corte
d'Appello, erano da tempo radicati nell'apparato burocratico della
magistratura, mentre le liste dei giurati venivano sottoposte, prima
dell'estrazione a sorte, a una scrematura del 50 per cento a opera di un
magistrato di alto grado quale era necessariamente il Presidente del
Tribunale. Inoltre a quegli organi veniva dato un raggio temporale di azione
limitato a pochi mesi. Tutto ciò deve essere iscritto, con riferimento al
particolare capitolo della punizione delle attività del fascismo specie di
Salò, nella problematica relativa alla grande questione della continuità o
rottura dell'apparato dello Stato nel passaggio dalla dittatura alla
democrazia, e non vi è dubbio che rispetto alle più radicali tensioni
identificabili in quel "vento del Nord" che aveva spirato a lungo e con
forza nel corso di una lotta dura e sanguinosa per la liberazione del Paese
erano venuti prevalendo i più moderati atteggiamenti, dettati anche da
considerazioni politiche cui non erano estranei i rapporti con gli Alleati,
del governo del Sud. In questo quadro contraddittorio due fatti fondamentali
avevano comunque visto la luce: 1) le attività collaborazioniste e fasciste
dei cittadini italiani che avessero assunto una particolare drammatica
rilevanza venivano previste come specifici reati; 2) venivano istituiti
appositi organi giudiziari con la finalità specifica di giudicare quei
reati. Questi due fattori costituiscono indubbiamente, insieme alla diffusa
consapevolezza che spettasse al nuovo stato democratico uscito vincente da
una terribile prova giudicare le malefatte degli italiani che avevano
sostenuto con attività criminose il potere nazi-fascista, la ragione
fondamentale del fatto che subito dopo la liberazione siano stati avviati e
conclusi in tutta l'Italia e particolarmente nel centro nord migliaia di
processi per collaborazionismo. Sono noti i rilievi e le critiche che hanno
investito l'attività giudiziaria punitiva nei confronti dei crimini sia del
fascismo per così dire "tradizionale" sia di quello della Repubblica
Sociale: si è rilevato che in genere la magistratura speciale delle Corti ha
fatto ricorso a ogni possibile espediente per adottare le soluzioni più
benevole nei confronti degli esponenti di rilievo, anche massimo, del regime
quando la loro affermazione di responsabilità si poneva come conseguenza di
attività strettamente legate alla natura dittatoriale e liberticida del
fascismo. Si è trattato osserva tra gli altri Neppi Modona
dell'atteggiamento di un ceto, la Magistratura, che era stata parte
dell'apparato burocratico del regime e di conseguenza sostanzialmente si
ritraeva dall'assumere decisioni coerenti con la condanna politica del
regime stesso. La legislazione punitiva trovò invece, specialmente in alcune
realtà e nel primo periodo della sua applicazione fino al 19461947,
applicazione maggiormente conforme con gli intenti legislativi laddove si
trattava di affermare la responsabilità per atti di violenza, omicidio,
tortura, saccheggio e devastazione, che violavano in modo più immediato e
diretto beni e diritti naturali e quindi si prestavano a una interpretazione
in qualche modo più semplice e conforme ai canoni tradizionali di
applicazione della legge. Sono stati altresì posti in rilievo il progressivo
attenuarsi, nel tempo, del rigore delle decisioni anche per i fatti di più
eclatante violenza e l'atteggiamento della Cassazione, che fu a esempio
molto larga nel trasferimento di processi per legittima suspicione in luoghi
geograficamente e psicologicamente lontani da quelli in cui fatti gravissimi
erano avvenuti e ove quindi l'esito dei processi fu particolarmente
favorevole agli imputati. Inoltre deve essere ricordato che il 22 giugno
1946 fu promulgata l'amnistia Togliatti, improntata al criterio
squisitamente politico, che qui non è il caso di discutere, della
pacificazione tra gli italiani: i reati di collaborazionismo erano
largamente contemplati dall'amnistia ed esclusi da essa solo per i casi di
omicidio o di "sevizie particolarmente efferate". Anche su questo terreno la
Cassazione fu prodiga di interpretazioni favorevoli, a volte oltre ogni
limite, agli imputati. Nonostante tutto ciò i processi per collaborazionismo
furono celebrati a migliaia e può senz'altro affermarsi che investirono, se
non tutti, la grande maggioranza degli episodi rientranti nelle previsioni
normative del 1944 e del 1945. In due regioni italiane, il Piemonte e la
Liguria, sono state effettuate ricerche sui processi e sulle sentenze delle
Corti speciali. Esse hanno consentito di stabilire che in Liguria furono
pronunciate 832 sentenze, corrispondenti alla posizione di 1235 imputati.
Sono state inflitte 78 condanne a morte, allora prevista dall'ordinamento, e
14 condannati sono stati successivamente giustiziati. Per quanto riguarda il
Piemonte, le Corti giudicarono 3634 imputati in 2379 processi e furono
emesse 203 condanne alla pena capitale, di cui 18 eseguite. Non risulta
peraltro, a eccezione delle regioni sopra indicate, che sia stato ancora
tracciato un quadro complessivo dell'attività delle Corti suddette, che
potrebbe offrire, anche attraverso il confronto tra le diverse realtà
regionali, un importante punto di approfondimento. E' auspicabile che a esso
si ponga mano il prima possibile. In proposito deve essere rilevato che
detta ricerca non avrebbe soltanto valore storico-giuridico relativo alla
punizione delle attività di collaborazionismo ma, ancor più, contribuirebbe
a una più ampia ricostruzione politica delle attività del fascismo di Salò
attraverso la consultazione e l'analisi della ricca, inedita fonte di
documentazione costituita non solo dalle sentenze che in quel tempo venivano
redatte in forma molto succinta, ma dagli atti (rapporti, documenti,
deposizioni, testimonianze, interrogatori) contenuti nei singoli fascicoli
processuali. Va infine osservato, come pone in rilievo Giuliano Vassalli,
che quell'attività giudiziaria d'emergenza, cui ha posto rapidamente fine la
lunga serie dei provvedimenti di clemenza, amnistia e indulto intervenuti in
nome della pacificazione nazionale dalla metà del 1946 in poi, ha consentito
di affermare, attraverso le sentenze pronunciate dalla Sezione speciale
della Corte di Cassazione, istituita dal D. Lg. Lt. numero 142 del 1945, e
successivamente della Cassazione ordinaria, alcune situazioni giuridiche di
fondo: l'esistenza, dopo l'8 settembre 1943, di un solo Stato legittimo
sovrano, quello del Sud, e la correlativa assenza di tale qualità nella
Repubblica Sociale di Salò; quindi l'impossibilità di qualificare
quest'ultima, considerata semplicemente governo di fatto, come legittimo
belligerante, con tutte le conseguenze inerenti; il riconoscimento dei
partigiani come appartenenti alle forze armate dello Stato italiano.
Quest'ultima questione merita, considerata la sua decisiva rilevanza così
sul piano storico come su quello giuridico, particolare attenzione. La
recente sentenza pronunciata dalla Prima sezione penale della Corte di
Cassazione il 23 febbraio 1999 n.1560, annullando il provvedimento di
archiviazione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma
in data 16 aprile 1998 con il quale l'attentato di via Rasella compiuto il
23 marzo 1944 dai Gruppi di azione patriottica (GAP) era stato dichiarato
azione illegittima, tuttavia coperta dall'amnistia emanata con il D.P.R.
n.96 del 5 aprile 1944 in quanto tale azione era stata compiuta al fine di
liberare il territorio nazionale dall'occupazione tedesca, ha riconosciuto
il carattere di azione di guerra, compiuta da legittimo belligerante,
dell'attentato stesso. In particolare la Cassazione, nel quadro di una serie
di puntuali riferimenti alla situazione storica e politica del tempo e allo
stato di guerra in atto dal 13 ottobre 1943 tra il governo legittimo
italiano e l'occupante tedesco, ha affermato che tutte le azioni belliche
compiute dalle formazioni della Resistenza rientravano nella previsione del
D.Lg.Lt. 12 aprile 1945 n.194 che dispone: "Sono considerate azioni di
guerra, e pertanto non punibili a termini delle leggi comuni, gli atti di
sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti
per la necessità di lotta contro i tedeschi e i fascisti nel periodo
dell'occupazione nemica. Questa disposizione si applica tanto ai patrioti
inquadrati nelle formazioni militari riconosciute dai comitati di
liberazione nazionale, quanto agli altri cittadini che li abbiano aiutati o
abbiano, per loro ordine, in qualsiasi modo concorso nelle operazioni per
assicurarne la riuscita". La sentenza ha espressamente condiviso le
argomentazioni e la decisione delle Sezioni unite civili della Cassazione
che il 19 luglio 1957, pronunciando in tema di risarcimento del danno
richiesto dalle vittime civili dell'attentato di via Rasella, aveva
stabilito che "la lotta partigiana è stata considerata dalla legislazione
italiana quale legittima attività di guerra" con conseguente improponibilità
dell'azione risarcitoria proposta. Inoltre la sentenza in esame ha ricordato
che nel processo Kappler per la strage delle Cave Ardeatine, mentre in primo
grado il Tribunale Militare aveva ritenuto illegittima l'azione di via
Rasella e altresì illegittima la rappresaglia per l'enorme sproporzione tra
l'azione partigiana e la risposta a essa data, il Tribunale Supremo
Militare, con la sentenza del 25 ottobre 1952, pronunciando definitivamente
aveva rovesciato tale impostazione stabilendo che "Via Rasella, alla luce
delle norme del diritto internazionale, si pone in termini di rigorosa
linearità: la sua qualificazione non può essere altro che quella di un atto
di ostilità a danno delle forze militari occupanti, commesso da persone che
hanno la qualità di legittimi belligeranti". Può quindi concludersi che, sia
pure dopo un iter tormentato, oltre che dal punto di vista storico anche da
quello giuridico, ha avuto pieno riconoscimento, da parte della Corte di
Cassazione civile, di quella penale e della massima autorità della giustizia
militare, la legittimità dell'intero operato della Resistenza italiana. Con
l'ovvia conseguenza che in ordine alle sue azioni non può essere mai
invocata la rappresaglia che è ipotizzabile soltanto nei confronti di
attività belliche illegali. Ritornando per concludere ai procedimenti
relativi al collaborazionismo, possiamo affermare che, sia pure con i
limiti, le insufficienze e gli esiti spesso insoddisfacenti ricordati, il
processo penale agli italiani che hanno collaborato con i nazisti nelle loro
azioni criminose, o che azioni criminose hanno compiuto autonomamente contro
le forze della Resistenza e le popolazioni civili, è stato in larga misura
celebrato. Non così è avvenuto da parte della giustizia italiana (ma,
vedremo, anche di quella tedesca e degli Alleati) nei confronti dei nazisti,
mandanti o autori in via diretta del numero di gran lunga maggiore e più
spietato di stragi ed eccidi ai danni del popolo italiano. Il paragone tra
le due realtà delineate è perfino stupefacente e apre notevoli
interrogativi. Da un lato migliaia di processi per una somma di violenze e
di efferatezze gravi ma sicuramente di entità complessivamente minore di
quelle direttamente consumate dai nazisti; dall'altro tanto pochi processi
da non superare probabilmente una decina, a fronte di violenze ed
efferatezze di entità smisurata. In definitiva, il paradosso costituito dal
fatto che coloro che hanno collaborato sono stati perseguiti in maniera
radicalmente più intensa di quanto non lo siano stati i nazisti principali
massacratori.
6. Sintesi di una giustizia sporadica e tardiva.
Al fine di verificare nel modo più concreto possibile il fondamento dei
rilievi sopra formulati, è il caso di tracciare un sintetico elenco dei
fatti di strage e degli eccidi giunti per lo più in modo estremamente
tardivo alla resa dei conti con la giustizia. Si tratta di un elenco che,
seppure in una certa misura incompleto, è tuttavia significativo in quanto
comprende i fatti più importanti. Caiazzo (Caserta) In questa località il
13 ottobre 1943, alle pendici del monte Carmignano, furono massacrati da
soldati della III compagnia del reggimento motorizzato granatieri
(appartenenti alla III divisione granatieri corazzati), in ritirata verso
Nord dopo l'evacuazione di Napoli, 22 civili italiani (tra cui 10 bambini e
7 donne). L'episodio si inserisce in modo emblematico tra gli eccidi rimasti
impuniti di oltre 700 vittime nell'area casertana durante la ritirata delle
forze germaniche verso il Nord. Agli inizi di novembre del 1943 il
sottotenente LehnigkEmden, comandante del reparto, e alcuni suoi
collaboratori furono catturati dalla XXXIV Divisione americana e
interrogati, prima ad Aversa, quindi ad Algeri. Ricostruiti i fatti, sentiti
i testimoni, e stabilito che nessun soldato alleato compariva tra le vittime
del fatto criminale, la documentazione, comprendente la confessione di
LehnigkEmden, venne trasmessa per competenza il 7 luglio 1946 dalle autorità
militari americane al governo italiano. Da allora passano inutilmente oltre
20 anni, senza che alcun procedimento venga avviato, fino a quando, nel
1969, per iniziativa di Simon Wiesenthal, viene sporta denuncia alle
autorità giudiziarie di Monaco di Baviera, poi archiviata per essersi nel
frattempo resi irreperibili i responsabili. Solo dopo altri 19 anni, nel
1988, Joseph Agnone, cittadino italoa-mericano appassionato studioso di
storia, svolte accurate ricerche anche presso archivi degli Stati Uniti,
inviava il materiale raccolto alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, competente per territorio, che
avviava procedimento penale contro i responsabili dell'eccidio. Informata
dell'istruttoria in corso in Italia, anche l'Autorità giudiziaria della
Repubblica Federale Tedesca procedeva e la Procura di Coblenza emetteva
ordine di cattura nei confronti del sottotenente Emden, che veniva
identificato e temporaneamente arrestato. La Corte d'Assise di Santa Maria
Capua Vetere pronunciava in data 25 ottobre 1994 sentenza di condanna
all'ergastolo, in contumacia, nei confronti di Wolfgang LehnigkEmden e del
suo collaboratore Kurt Schüster. La Corte d'Assise aveva stabilito la
propria competenza, anziché quella del Tribunale Militare, considerando
inapplicabile l'articolo 185 del CPMG (in relazione all'art. 13, stesso
codice, sopra illustrato al paragrafo 4) in quanto non si poteva ritenere
che il fatto, nella sua gratuità, fosse avvenuto "per cause non estranee
alla guerra". Interpretazione discutibile, per altro non seguita in altre
analoghe situazioni giudiziarie. Dal canto suo il Tribunale di Coblenza, e
successivamente la Corte d'Appello di Karlsruhe, anche alla luce di una
lacunosa ricostruzione dei fatti, proscioglievano LehnigkEmden per
intervenuta prescrizione. Veniva così a crearsi una situazione del tutto
anomala: quella di un fatto di strage, compiuto da militari germanici,
giudicato dopo mezzo secolo, dalla magistratura ordinaria tedesca che
emetteva sentenza di proscioglimento e quasi contemporaneamente dalla
magistratura ordinaria italiana (anziché da quella militare) che emetteva
sentenza di condanna destinata a rimanere sulla carta per l'inesistenza dei
presupposti per l'estradizione, in quanto il proscioglimento avvenuto in
Germania per lo stesso fatto ne precludeva la possibilità. Cave Ardeatine
Per il noto eccidio delle Cave Ardeatine, consumato il 24 marzo 1944, nel
quale furono trucidate in modo particolarmente barbaro 335 persone, fu
celebrato nel primo dopoguerra un processo a carico dell'Obersturmbannführer
SS Herbert Kappler, capo della polizia di sicurezza di Roma e di altri
cinque imputati appartenenti al suo staff. Con sentenza emessa dal Tribunale
Militare di Roma il 20 luglio 1948, confermata nel 1952 dal Tribunale
Supremo Militare, il Kappler, che aveva dato l'ordine della strage, emanato
dall'alto, da alcuni dicesi direttamente da Hitler, venne condannato
all'ergastolo, mentre i suoi cinque coimputati furono assolti. Sono note le
vicende relative alla rocambolesca fuga di Kappler dall'Italia e le
polemiche che ne seguirono. Occorre giungere al maggio 1994 perché, su
segnalazione del Centro Wiesenthal si giunga all'individuazione in
Bariloche, cittadina argentina, di Erich Priebke che nella strage aveva
avuto un ruolo fondamentale nella preparazione e controllo delle liste delle
persone da mandare a morte e nella loro esecuzione. Il procuratore militare
di Roma, acquisita la notizia di un'intervista rilasciata dal Priebke a un
giornalista dell'emittente televisiva americana ABC, otteneva dal Giudice
per le indagini preliminari l'emissione di un'ordinanza di custodia
cautelare. Seguiva una lunga pratica di estradizione a seguito della quale,
il 21 novembre 1995, il Priebke veniva consegnato all'Italia. La recente
complessa vicenda giudiziaria, dopo una prima sentenza del Tribunale
Militare di Roma (1 agosto 1996) di proscioglimento per prescrizione del
reato, successivamente annullata, e dopo una seconda sentenza dello stesso
tribunale diversamente composto (22 luglio 1997) con la quale Priebke e Karl
Hass (le cui responsabilità erano emerse nel corso dell'iter processuale)
erano stati condannati rispettivamente alla pena di 15 anni e 10 anni e 8
mesi di reclusione, si concludeva, come tutti ricordiamo, con la loro
condanna all'ergastolo avvenuta con sentenza 7 marzo 1998 della Corte
militare d'Appello di Roma, confermata dalla Cassazione. Va sottolineato
che, in conclusione, per la strage delle Ardeatine, una delle pochissime
giudicate, sono stati condannati soltanto tre appartenenti (due a distanza
di oltre mezzo secolo dai fatti) a un nucleo di polizia di sicurezza di
oltre ottanta ufficiali e sottufficiali delle SS, nonostante ciascuno di
essi, per espressa volontà di chi li comandava, sia stato chiamato a
partecipare personalmente a singole uccisioni. Marzabotto e altre località
dell'appennino tosco-emiliano E' impressionante scorrere l'elenco delle
imputazioni a carico del maggiore delle SS Walter Reder nel processo
concluso con la sentenza del Tribunale Militare di Bologna del 31 ottobre
1951 che lo condannò all'ergastolo. Circa 3.000, in maggioranza donne,
vecchi e bambini, sono le vittime massacrate dal reparto SS posto alle sue
dipendenze nel corso di una serie di azioni che possono essere
indiscutibilmente definite di natura terroristica, in quanto volte a
seminare il terrore nelle popolazioni del territorio a ridosso della linea
Gotica. Anche se la Corte ha ritenuto di assolvere il Reder da alcuni capi
di imputazione per un totale di un migliaio di vittime, i fatti hanno
assunto un carattere mostruoso per entità e modalità e il Reder risulta
l'unico condannato. Dal carcere di Gaeta, dove era detenuto, egli nel 1967
inviò una lettera ai parenti delle vittime di Marzabotto, confessando le
colpe e chiedendo il perdono, ma questo non gli fu accordato dai superstiti,
riuniti in assemblea, con una nobile motivazione. Nel 1980 il Tribunale
Militare di Bari gli concesse la liberazione condizionale, e nel 1985 una
sorta di grazia politica portò alla consegna di Reder al governo austriaco.
Tornato in Austria fu accolto come eroe dai suoi ex camerati, e nel 1986
affermò che il pentimento e la lettera di scuse alla città di Marzabotto
erano soltanto stati un'iniziativa dei suoi avvocati. Risiera di San Sabba
(Trieste) La Risiera di San Sabba fu un luogo di concentramento, di tortura
e massacro di migliaia e migliaia di persone che vi vennero rinchiuse perché
ebrei, partigiani fatti prigionieri o semplicemente sospetti di avversione
verso il nazismo e il fascismo. L'edificio era collocato entro la cerchia
urbana di Trieste, in un quartiere popolare, vicino ad altre fabbriche e
abitazioni. Esso fu adattato alla triste funzione di vero e proprio luogo
organizzato secondo i criteri dei lager nazisti di eliminazione e vi venne
costruito nel febbraio del 1944 un forno crematorio. Il regime
dell'eliminazione non si svolgeva in un ampio territorio isolato come
avveniva nella maggior parte degli altri campi di concentramento, ma in
un'area ristretta ove detenzione in condizioni disumane, sevizie,
eliminazioni singole e di massa, avvenivano in una situazione di vicinanza
fisica, di contatto acustico e a volte visivo, che moltiplicava all'infinito
l'orrore delle azioni che venivano compiute dagli uomini delle SS e dagli
altri componenti dell'EKR. Nonostante la distruzione operata dai nazisti
all'atto della loro fuga il 29 aprile del 1945, nel periodo immediatamente
successivo alla liberazione vennero raccolti elementi portati fin da allora
a conoscenza dell'autorità giudiziaria, e rinvenute tracce dei fatti
terribili avvenuti in Risiera. Dovevano passare decenni prima che si
giungesse all'instaurazione di un processo per quegli enormi fatti. Di ciò
fu causa principale una situazione molto complessa, richiamata da una vasta
bibliografia, concernente le tensioni e i contrasti politici ed etnici, che
accompagnarono il destino di Trieste, incluso l'atteggiamento
ostruzionistico degli Alleati. L'azione giudiziaria per i fatti della
Risiera venne in realtà iniziata in Germania prima che in Italia. Dopo aver
svolto indagini con l'ausilio della Comunità israelitica di Trieste e
dell'Istituto per la Storia della Resistenza di Lubiana (ISRML), l'autorità
inquirente di Francoforte prendeva contatto con il Tribunale di Trieste
annunciando che era stato colà instaurato un processo nei confronti di
August Allers, già comandante della Risiera dal giugno 1944, e altri
corresponsabili appartenenti all'EKR. Sulla base di queste informazioni e
sollecitazioni si metteva finalmente in moto, nel 1970, 25 anni dopo la fine
della guerra, un processo anche in Italia. L'istruttoria veniva complicata
da un conflitto di competenza tra l'autorità giudiziaria ordinaria e la
Procura militare di Padova, conflitto risolto dalla Cassazione il 3 febbraio
1973 stabilendo la competenza della magistratura ordinaria in quanto i fatti
in questione avrebbero avuto natura politica, essendo "ispirati solo 'ai
fini di odio politico e razziale' preesistenti alla guerra". Decisione a
nostro avviso discutibile in quanto difforme, con la conseguenza di
decisioni eterogenee nella delicata materia delle competenze, da altre che
in casi analoghi avevano stabilito la competenza della giustizia militare.
L'istruttoria, svolta in un clima teso e difficile per i conflitti e le
lacerazioni che tuttora contraddistinguono il tessuto etnico e sociale di
quella regione, si concludeva il 22 febbraio 1975 con il rinvio a giudizio
di Allers (deceduto però nel corso dello stesso anno) e Oberhauser
(vivente), mentre per Hering (deceduto), Wirth (ucciso dai partigiani nel
1944) e Stangl (deceduto nel penitenziario di Dusseldorf nel 1973) il
procedimento veniva dichiarato estinto. La Corte d'Assise di Trieste in data
26 aprile 1976 pronunciava condanna all'ergastolo in contumacia,
successivamente confermata dalla Cassazione, nei confronti di Oberhauser
rimasto unico imputato di tanta tragedia. Costui non venne mai estradato in
Italia né durante il processo, né dopo la condanna. Valle del Biois
(Trentino) Tra il 20 e il 21 agosto del 1944 un gruppo di combattimento
costituito da elementi delle SS e comandato dal capitano Alois
Schintlholzer, comandante della Scuola cacciatori alpini SS di Predazzo
(Tn), operava un rastrellamento in funzione antipartigiana lungo la vallata
del torrente Biois nella zona tra Falcade e il Passo Rolle in Trentino. Nel
corso dell'operazione 33 civili sorpresi inermi in casa o al pascolo o nei
campi venivano trucidati immediatamente nel luogo stesso della sorpresa,
talora dopo breve tempo mentre procedevano incolonnati in fila indiana,
talora rinchiusi nei fienili e bruciati. Il 26 gennaio 1970 il fratello di
una delle vittime sporgeva denuncia al Procuratore della Repubblica di
Belluno; in seguito alle indagini svolte venivano individuati tra gli autori
dei fatti il capitano Schi irà nel paragrafo 10 sullo scandaloso
insabbiamento dei fascicoli processuali da parte della Procura Generale
presso il Tribunale Supremo Militare, che nessuno dei procedimenti elencati
è stato instaurato per impulso della Procura Generale suddetta, presso la
quale erano stati concentrati gli atti relativi ai crimini nazisti. Occorre
domandarsi a questo punto se quell'opera di giustizia che non venne
adeguatamente compiuta dalla magistratura italiana, in particolare da
quella militare ce a nostro avviso ne aveva l'organica competenza, sia stata
fatta dalle Corti di giustizia degli Alleati o, eventualmente, dai tribunali
tedeschi: rileveremo tra breve come neppure ciò sia avvenuto se non in
minima misura.
Fino a questo momento è stato delineato il contesto generale, storico e
giuridico, nel quale va collocata l'analisi di quattro stragi naziste
avvenute nella VI zona operativa ligure tra l'aprile del 1944 e il marzo
1945. Si tratta del tema da cui ha preso le mosse questo saggio. Tuttavia si
è ritenuto che esso non potesse essere affrontato in modo a sé stante ma
dovesse, pur nella sua specificità, venire inquadrato nell'ambito
complessivo dei crimini nazisti in Italia per consentire una valutazione
globale di una realtà che non può essere ignorata.
Presupposto indispensabile per l'individuazione delle responsabilità
negli episodi in questione è costituito dalla piena informazione e
comprensione dell'organizzazione delle forze di sicurezza tedesche tanto da
un punto di vista generale quanto con particolare riferimento alla
situazione genovese e ligure. Dati esaurienti e di grande interesse in
merito sono contenuti nella relazione redatta dal dott. Carlo Gentile
dell'Università di Colonia, nominato consulente dal Procuratore militare di
Torino Pier Paolo Rivello, nel procedimento relativo alle quattro stragi
liguri. Nella relazione si dà atto di approfondite ricerche archivistiche
eseguite dal Gentile in Germania e ad essa sono allegate numerose copie di
documenti.
L'organizzazione delle forze di sicurezza è descritta nel modo seguente:
nel 1936 era avvenuto l'accentramento nelle mani di Himmler, dall'origine
Reichsführer SS, anche della polizia segreta di stato (Geheime Staatspolizei
nota come Gestapo) e della polizia criminale (Kriminalpolizei abbreviata in
Kripo). Si crearono così i presupposti per la costituzione nel settembre del
1939, subito dopo lo scoppio della guerra, di un unico apparato di
sicurezza, l'Ufficio centrale per la sicurezza del Reich
(Reichssicherheitshauptamt abbreviata in RSHA), di cui faceva parte
essenziale il famigerato SD, servizio di sicurezza delle SS.
In ogni paese via via occupato venne costituito sul modello dell'apparato
centrale il Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (BdS) che per
l'Italia ebbe sede a Verona sotto il comando del generale SS Wilhelm
Harster. Da esso dipendevano gli Aussenkommandos (AK) che avevano
generalmente sede nei capoluoghi di provincia. Venne fra gli altri
costituito il "Gruppo Italia nordoccidentale" (Gruppe OberitalienWest) con
sede a Milano in cui erano riuniti gli AK di Milano, Torino e Genova.
All'inizio dell'occupazione gli AK si dedicarono essenzialmente ad
attività di polizia politica ma rapidamente, in concomitanza con lo sviluppo
della resistenza armata, provvidero sempre più ad affiancare le unità
militari che eseguivano i rastrellamenti, partecipando a essi ma in
particolare prendendo in consegna e sottoponendo a interrogatorio i
partigiani e ogni altro individuo fatto prigioniero e decidendone il destino
che poteva essere quello dell'immediata fucilazione o dell'incarcerazione o
deportazione; essi inoltre assumevano le decisioni relative alle
rappresaglie.
Con il progressivo incremento dell'attività partigiana gli AK
intensificarono notevolmente la loro attività di repressione e furono
continuamente rinforzati con uomini e mezzi. Gli AK di Genova e di Milano
arrivarono a contare rispettivamente 155 e 95 effettivi, tra i quali erano
organicamente compresi alcuni italiani, reclutati in loco.
L'AK di Genova dal gennaio del 1944 alla liberazione fu posto sotto il
comando del maggiore SS Siegfried Engel, del quale nella relazione Gentile
vengono tratteggiati nei termini seguenti il curriculum e la personalità:
nato a Warnau sull'Havel in Sassonia-Anhalt il 31 gennaio 1909 da una
famiglia di insegnanti, all'università di Kiel predilige gli studi storici;
nell'ottobre del 1932 entra nel partito nazionalsocialista (tessera n°
1.305.576); fa altresì parte delle SA fino al luglio del 1934 ed entra nelle
SS il 28 gennaio 1936 (tessera n° 272.593). E' nominato ufficiale il 12
settembre 1937 e fa parte del servizio di sicurezza SS; viene nominato
tenente nel novembre del 1937, capitano il 30 gennaio 1939, maggiore il 30
gennaio 1941 e successivamente tenente colonnello. E' descritto come uomo
dal carattere forte, capace di imporsi "saldo" dal punto di vista
dell'ideologia: in definitiva, un nazionalsocialista perfetto. Assunto il
comando a Genova si dedica in un primo momento alla repressione degli
scioperi e ben presto, sempre più intensamente, all'attività anti
-partigiana. A partire dalla primavera del 1944 tale attività diviene sempre
più consistente e l'AK genovese costituisce reparti autonomi e
"contro-bande", gruppi di SS e fascisti che, travestiti, operano nel
territorio direttamente controllato dalla Resistenza cercando di ottenere
informazioni, attaccando elementi isolati e piccoli comandi di
distaccamenti. Il complesso delle fonti tedesche esaminate da Carlo Gentile
mette in luce chiaramente come l'AK di Genova dedicasse la maggior parte
delle sue forze alla repressione antipartigiana e lo stesso Engel afferma,
nel settembre del 1944, che può contare per la lotta attiva contro le bande
su oltre 250 effettivi (120 tedeschi e almeno 130 italiani) con autocarri e
un certo numero di mezzi blindati.
La diretta partecipazione di Engel e dei suoi reparti alle azioni di
rastrellamento e in particolare a quella avvenuta ai primi di aprile del
1944 nella zona del Monte Tobbio (Benedicta), oltre a essere naturale e
diretta conseguenza dei compiti che egli era venuto via via assumendo,
risulta in modo specifico dal testo, riportato dal Gentile, della proposta
per il conferimento allo stesso Engel della croce al merito di guerra di I
classe con spade che qui viene integralmente riprodotto: "Quando egli iniziò
il suo comando, le alpi liguri facevano parte di un'area in cui le bande
erano estremamente attive. Engel ha saputo, attraverso un'esemplare
collaborazione con i comandi delle forze armate, mobilitare assai bene le
scarse forze a disposizione nella sua zona di competenza, per combattere le
bande. Considerata la scarsità di truppe egli ha saputo raggiungere
risultati eccellenti. Con un lavoro minuzioso e instancabile ha messo in
piedi un servizio di spionaggio contro i banditi, ha organizzato gruppi di
azione contro le bande e ne ha diretto e coordinato l'impiego con successo.
Nell'ambito di un'azione condotta nella zona di Masone dalla 356. Infanterie
Division nei giorni 59 aprile ha comandato con successo un Einsatzgruppe.
(...) Engel, inoltre, ha condotto di sua iniziativa un notevole numero di
piccole azioni contro i banditi, come ad esempio l'8 ottobre 1944
nell'ambito della operazione 'Milano', il 21 agosto 1944 (bonifica della
strada Voghera-Piacenza), il 21 novembre 1944 nel conflitto a fuoco presso
Isola del Cantone".
Il concreto ruolo che nell'organigramma della polizia di sicurezza
germanica ha rivestito non solo l'Engel ma anche il tenente SS Otto Kaess
trova un'ampia descrizione nel resoconto dell'interrogatorio,
presumibilmente reso al Comando Alleato, di certo Giuseppe Nicoletti assunto
quale interprete dal comando SS di Genova e rapidamente divenuto elemento di
spicco del gruppo, dotato di notevoli autonomi poteri. In effetti il
Nicoletti proveniva da una lunga esperienza di spionaggio a servizio prima
del governo austriaco e successivamente del nazismo. Subito dopo la
liberazione venne processato dalla Corte d'Assise Straordinaria di Genova e
condannato a morte. Nel citato interrogatorio il Nicoletti dà conto
dell'intera e complessa organizzazione dell'AK di Genova, indicando nomi e
cognomi non solo dei componenti SS, ufficiali e sottufficiali, ma anche dei
collaboratori italiani e dei loro informatori. Dettagliate indicazioni in
ordine alla composizione e all'organigramma dell'AK di Genova fornisce
Giorgio Gimelli nelle sue Cronache militari della Resistenza in Liguria. Il
comando aveva, com'è noto, la sua sede operativa presso la Casa dello
Studente e disponeva nel carcere di Marassi dell'intera IV sezione a esso
riservata, comandata in un primo tempo dal maresciallo Karl Puekert e in
seguito dal maresciallo Lassner. Nel corso dell'istruttoria contro il
Nicoletti il Pubblico Ministero presso la Corte d'Assise Straordinaria
comunicava al comando alleato in Genova che "(...) sono risultati gravi
elementi per ritenere tutti i militari tedeschi addetti alla Casa dello
Studente (cui anche il Nicoletti prestava servizio) come criminali di
guerra, per i loro eccessi verso la popolazione genovese. Risultano nominati
i seguenti militari tedeschi della Casa dello studente: maggiore Engel;
s.ten. Ross [recte Kaess], marsc. Schneider, marsc. Ganisces [recte
Janisches], marsc. Hermann, marsc. Schulk, marsc. Peters, marsc. Kukher,
marsc. Lassner, marsc. Guggs [recte Gugg]. Risultano criminali di guerra
anche altri ufficiali quali il comandante la piazzaforte di Portofino com.
P. Reiner [recte Reimers], sergente Muller, il maresc. Grinz, il cap. Von
der Haide." Un'ulteriore autorevole definizione dei poteri e del modus
operandi dell'AK può essere tratta dalla lunga testimonianza rilasciata al
"Secolo XIX" il 6 aprile 1949 dal maggior generale Günther Meinhold,
comandante della piazzaforte di Genova, che, ponendo in risalto la perenne
situazione conflittuale con Engel e i suoi metodi, dichiarava di aver avuto
ai propri ordini i comandi e i servizi di retrovia dislocati a Genova,
"mentre l'SD rappresentava un organismo completamente autonomo. (…) Come
polizia politica di Hitler l'SD aveva poteri eccezionali anche nei confronti
dell'esercito fatto che suscitava acerbe espressioni d'ira tra gli
ufficiali". L'SD, componente essenziale dell'AK era il reparto che
nell'ambito della sua violenta attività persecutoria concepiva e organizzava
gli eccidi oggetto della nostra attenzione. Essi, che senza il minimo dubbio
hanno costituito atti giuricamente criminali, appartengono per quanto
riguarda l'episodio della Benedicta, alla categoria delle fucilazioni
arbitrarie di civili e prigionieri inermi e per quanto riguarda gli episodi
del Turchino, Portofino e Cravasco a quella delle rappresaglie compiute in
spregio di qualsiasi norma del diritto internazionale, degli usi di guerra e
dei principi di umanità. E' il caso di ricordare, al fine di configurarne la
giuridica punibilità, lo svolgimento di ciascuno dei suddetti tragici
eventi.
8. Le singole stragi nella VI zona
Rastrellamento ed eccidi della Benedicta L'azione antipartigiana
organizzata nei giorni immediatamente antecedenti la Pasqua del 1944 nella
zona dell'Appennino ligure-piemontese situata tra la val Stura e la val
Lemme fu il primo grande rastrellamento, noto come quello della Benedicta
(dal nome di un antico romitorio), che i comandi militari germanici decisero
al fine di garantirsi la sicurezza delle proprie vie di comunicazione tra la
Riviera ligure e la Pianura padana. Essi avevano infatti raccolto notizie
circa l'insediamento nella zona di formazioni partigiane la cui consistenza
e il cui armamento erano stati descritti dai rapporti trasmessi ai comandi
di Genova e Alessandria, in particolare dalla IV legione G.N.R. di
Alessandria, in termini molto esagerati. In effetti si trattava, come
univocamente danno atto sulla base di documenti e rapporti dell'epoca tutti
gli storici che si sono occupati dell'avvenimento, di un insediamento della
Resistenza costituito dalla III Brigata Garibaldi "Liguria" e dalla Brigata
autonoma "Alessandria" i cui effettivi erano complessivamente inferiori alle
ottocento unità, dei quali soltanto la metà dotati di armamento leggero e
inadeguato costituito per la maggior parte da fucili italiani mod. '91.
Inoltre nella zona erano confluiti molti giovani renitenti per sottrarsi ai
bandi di chiamata alle armi, e gli stessi nuclei resistenti che si erano
costituiti avevano un'organizzazione approssimativa, frutto di inesperienza
e priva delle dure regole che in seguito sarebbero state imposte dalle
esigenze e dalla durezza della guerriglia.
L'azione tedesca si svolse nel periodo compreso tra il 6 e l'11 aprile
1944 e si risolse in una sanguinosa tragedia nella quale furono largamente
coinvolte le popolazioni contadine della zona e i giovani sbandati. La
sequenza degli avvenimenti, il loro esito, le ragioni che li determinarono
formano oggetto di descrizioni e valutazioni particolarmente contenute nelle
opere di Roberto Battaglia, Giorgio Gimelli, Giampaolo Pansa, Brunello
Mantelli e altri e su di essi non è il caso di ritornare in questa sede.
Importa invece qui rilevare che sicuramente partecipò all'azione, né poteva
essere diversamente considerate le funzioni che esso era venuto via via
assumendo, il comando SS di Genova. Nel resoconto dell'interrogatorio di
Giuseppe Nicoletti, del quale è già stato fatto cenno, si dà atto che in
prossimità della Pasqua 1944 il comandante (quindi l'Engel) riunì nel suo
ufficio tutto il personale dipendente annunciando che il giorno dopo avrebbe
avuto inizio un grande rastrellamento contro i partigiani, che le SS
sarebbero state divise tra le varie unità combattenti con i noti compiti di
interrogatorio e di decisione sul destino dei catturati. Lo stesso Nicoletti
dà atto della propria personale partecipazione all'operazione. Del resto nel
rapporto sulla "Situazione dei ribelli nella Provincia di Alessandria" del
Comando U.P.I. della IV legione G.N.R. in data 27 marzo 1944 viene
riportato: "Il Comando germanico delle SS della Liguria, nell'intento di
cooperare con questo Comando per una radicale operazione nella zona, ha già
preso contatto con noi per concretare un piano ben preparato e con forze
adeguate (...)".
Documento di ineccepibile significato in ordine alla partecipazione
dell'AK di Genova, in persona del suo comandante Siegfried Engel, è poi
costituito dal testo della proposta di conferimento a quest'ultimo della
croce al merito con spade di cui nel paragrafo precedente è stato riportato
il testuale tenore.
Il crimine commesso dai tedeschi a seguito delle decisioni delle SS
consisté nell'uccisione non in combattimento ma dopo la resa e la
deposizione delle armi di un grande numero di partigiani e di giovani
semplicemente renitenti, che delle formazioni armate non facevano parte. Gli
storici già citati danno atto che 75 persone furono fucilate a gruppi di
cinque da un plotone di bersaglieri comandati da un ufficiale tedesco nei
pressi del romitorio. Di questo crudele massacro è tuttora vivente un
testimone oculare, Giuseppe Ennio Odino, miracolosamente scampato perché
creduto morto. I loro corpi furono gettati in una fossa comune nella quale a
fine giornata vennero a trovarsi un centinaio di cadaveri, in quanto vi
furono aggiunti altri uccisi dopo la cattura durante la giornata del 7
aprile. Altri gruppi ancora vennero fucilati dopo la cattura in numero di 13
a Villa Bagnara, 16 a Voltaggio e 14 a Passo Mezzano. Il totale delle
vittime fu, secondo i resoconti dei comandi tedeschi operanti nella zona,
riportati dal Gentile e dal Mantelli, di 145.
Rappresaglia del Turchino Nell'ambito di una decisa ripresa di attività
della Resistenza sia in montagna sia in città, che dopo i tragici e dolorosi
avvenimenti della Benedicta vedrà, dalla tarda primavera all'autunno del
1944, il movimento partigiano acquisire un nuovo livello di organizzazione e
maturità, il 14 maggio 1944 venne organizzata dai GAP, nel centro di Genova,
un'azione di attacco contro i militari tedeschi che frequentavano il Cinema
Odeon, a essi riservato in via esclusiva. L'esplosione di una bomba
all'interno di quel locale causò la morte di 5 militari e il ferimento di
altri 15. La risposta nazista a questa azione si mosse rapidamente sul
medesimo modello, a parte le minori proporzioni, di quella delle Cave
Ardeatine. Carlo Gentile riporta il fonogramma inviato il 17 maggio 1944 dal
LXXV Corpo d'Armata, responsabile della difesa delle coste nell'Italia
nord-occidentale, all'Armeegruppe von Zangen, dal seguente testo: "Il numero
delle vittime dell'attentato dinamitardo al cinema riservato ai militari di
Genova (...) è salito a 5 morti e 15 feriti. Rappresaglia in preparazione da
parte dello SD (...)". Era del resto logico che questo compito venisse
assunto dalle forze di sicurezza essenzialmente costituite dalle SS e di ciò
è ulteriore conferma il fatto che tutta la gestione della rappresaglia sia
avvenuta a livello del comando insediato nella Casa dello Studente e nella
IV sezione del carcere di Marassi. Di qui furono prelevati i 59 candidati
alla fucilazione: 42, provenienti anche da altre province, erano detenuti
per attività antifascista, 17 provenivano dal rastrellamento della Benedicta
avvenuto il mese precedente. L'esecuzione ebbe luogo nelle prime ore del 19
maggio 1944 nella località, prossima al Passo del Turchino, denominata
Fontanafredda. Le modalità di essa furono particolarmente crudeli, in quanto
le vittime designate dovettero portarsi su assi protese sopra una grande
fossa che nel giorno precedente un gruppo di ebrei, pure detenuti a Marassi,
era stato costretto a scavare, e ivi vennero uccise a colpi di mitra in
gruppi di sei cadendo sui corpi dei loro compagni già uccisi. Racconta il
Nicoletti, nel già citato resoconto, di avere assistito al massacro insieme
a un gruppo di alti ufficiali tra i quali vi era il Kaess, con il quale in
seguito si recò a pranzo a Masone.
Al Turchino il rapporto tra militari tedeschi uccisi nell'azione
partigiana e vittime della rappresaglia fu superiore a quello di uno a dieci
adottato per le Cave Ardeatine. Anche qui, nello stesso tempo in cui si
annunciava la feroce ritorsione, se ne vollero cancellare le tracce: in un
comunicato del 20 maggio 1944 il comando tedesco dava notizia della
rappresaglia, tuttavia affermando che essa era avvenuta il 18 anziché il 19
precedente. Falsità che, insieme al rifiuto di tutto il personale della Casa
dello Studente e di Marassi di fornire notizie sulla destinazione dei loro
cari, a lungo impedì ai familiari dei trucidati di conoscerne la sorte
effettiva.
Tutte le argomentazioni e valutazioni che sono contenute nelle sentenze
relative alla strage delle Cave Ardeatine sulla criminosità dell'azione
nazista che si colloca completamente al di fuori di ogni concetto di
rappresaglia come eccezionalmente ammesso dal diritto internazionale e sulla
sussistenza delle aggravanti, in particolare della premeditazione e della
crudeltà, si attagliano perfettamente all'eccidio del Turchino.
Eccidio di Portofino Nella zona di Portofino era insediato un nutrito
contingente di marina germanica in funzione di avvistamento e difesa
costiera comandato dal tenente Ernst Reimers. Costui viene indicato come un
fanatico nazista in rapporti di stretta collaborazione con il Comando SS di
Genova e legato da stretti rapporti di amicizia soprattutto con il tenente
Otto Kaess. In particolare il Reimers aveva stabilito il proprio comando nel
castello di San Giorgio, situato oltre il piccolo paese di Portofino verso
la punta orientale del capo, e lo aveva parzialmente trasformato in una
prigione allestendovi numerose celle. Sulla sua attività violenta e
persecutrice riferisce la relazione, in data 1 luglio 1949, della
Commissione di epurazione istituita dopo la fine del conflitto a Santa
Margherita Ligure. Ne parla altresì il già citato interprete delle SS
Giuseppe Nicoletti nel resoconto del suo interrogatorio, presumibilmente
reso agli Alleati, nei termini seguenti, prendendo le mosse dalla
caratterizzazione della figura del tenente Kaess: "(...) crudele emanatore
(il Kaess) di ordini di tortura che venivano per lo più eseguiti nel
cosiddetto 'cimitero delle persone vive' a Portofino. In tale lavoro il
Kaess era coadiuvato dal tenente di marina Raimers (recte Reimers)
comandante della marina di Portofino. Infatti, siccome alla Casa dello
Studente le urla delle persone sottoposte a torture si udivano, il Kaess
pensò bene di servirsi del suo amico Raimers, che per crudeltà lo superava e
che era l'autore materiale delle torture."
Una tragica, quasi incredibile, realtà: in una delle più belle e
suggestive località della Riviera ligure era stata insediata una sorta di
succursale della Casa dello Studente per compiervi, con la complicità del
comandante di un reparto della marina germanica, alcune delle azioni più
spietate di polizia. Qui nella notte tra il 2 e 3 dicembre 1944 furono
fucilati sulla spiaggia dell'Olivetta 22 prigionieri politici prelevati
dalla IV sezione del carcere di Marassi a disposizione delle SS e i loro
corpi, legati l'uno all'altro con filo di ferro, furono caricati su alcune
barche e gettati in mare al largo con pesanti pietre come zavorra. La scelta
degli sventurati non poté che avvenire, a causa del ruolo che egli
ricopriva, per determinazione del comandante dell'AK di Genova tenente
colonnello Engel. All'operazione partecipò anche Vito Spiotta, segretario
del fascio di Chiavari e vice comandante della brigata nera "Silvio Parodi",
condannato a morte, anche per la partecipazione a questa strage, con
sentenza del 18 agosto 1945 e fucilato al poligono di GenovaQuezzi l'11
gennaio 1946.
Le ragioni di questo eccidio non furono mai esplicitate dai tedeschi come
rappresaglia, ma è fondata l'ipotesi, affermata dal Gimelli, che esso vada
posto in relazione alla cosiddetta "giornata della spia" del 30 novembre
precedente. In quella occasione erano state giustiziate su iniziativa del
Comando generale delle brigate Garibaldi alcune spie fasciste. Il
significato di questa azione, ancor più che nell'eliminazione di elementi
pericolosi per la Resistenza, fu nel fatto che interi quartieri della città
vennero occupati e a lungo militarmente presidiati dalle formazioni
partigiane.
Poiché l'eccidio di Portofino venne mantenuto segreto, la dolorosa
ricostruzione dei nomi delle vittime fu estremamente difficile. Essa fu
compiuta nell'immediato dopoguerra solo grazie al determinante apporto del
vice Questore della Liberazione, Gelasio Adamoli, poi divenuto Sindaco di
Genova.
Fucilazioni di Cravasco Il 22 marzo del 1945 una pattuglia di militari
tedeschi portatasi in una piccola frazione del comune di Campomorone, nelle
vicinanze di Genova, per una delle ormai consuete azioni di razzia, cade in
un'imboscata tesa da un reparto della "brigata Balilla" e nel rapido scontro
a fuoco otto tedeschi rimangono sul terreno. Nelle primissime ore del
successivo 23 marzo vengono prelevati dalla IV sezione del carcere di
Marassi venti detenuti politici che vengono poi trasferiti su di un camion
nei pressi del cimitero di Cravasco per essere fucilati. Due di essi
riescono a fuggire durante il percorso. Il massacro è dettagliatamente
descritto da Arrigo Diodati (Franco), allora diciannovenne, che
miracolosamente riesce a scampare. Egli precisa che verso le due del mattino
i fucilandi vengono radunati da due marescialli delle SS che li
accompagneranno poi sul posto dell'esecuzione insieme a Mauro Risi,
sottufficiale della G.N.R. appartenente al Comando delle SS. Diodati, ferito
alla gola, trascinato a terra dal corpo di un suo compagno colpito e
cosparso di sangue, riferisce di aver scorto il Riso inferire personalmente
ai moribondi il colpo di grazia, che a lui viene risparmiato in quanto
creduto già morto. Il Risi verrà condannato a morte dalla Corte
straordinaria d'Assise di Genova il 16 giugno 1945 con sentenza eseguita il
2 agosto successivo.
Non può esservi il minimo dubbio sulle responsabilità dell'Engel e dei
suoi più diretti collaboratori nell'episodio: colpito dai partigiani è un
contingente tedesco, la risposta viene organizzata dall'AK, le vittime sono
prelevate nella sezione del carcere riservata alle SS, la fucilazione è
eseguita da marinai tedeschi al comando di un ufficiale e ad essa
partecipano sia sottufficiali delle SS che un italiano loro diretto
collaboratore.
9. Processo dopo più di cinquant'anni
La vicenda relativa all'acquisizione degli elementi capaci di consentire
l'instaurazione di un procedimento penale nei confronti degli esponenti
delle SS che avevano imperversato a Genova e in gran parte della Liguria con
ogni sorta di atrocità, non costituisce sicuramente un esempio di efficienza
e funzionalità. Ciò è documentato da un ampio carteggio che figura agli atti
del procedimento il cui inizio è fissato dinanzi il Tribunale Militare di
Torino per il prossimo 26 maggio 1999.
Gli elementi in base ai quali gli esponenti dell'AK genovese vengono
indicati come criminali di guerra e si prospetta l'eventuale avvio nei loro
confronti di un processo penale, sono riassunti in alcuni documenti,
figuranti agli atti del processo, direttamente o indirettamente trasmessi,
fra la metà del 1946 e l'inizio del 1948, dalla Prefettura di Genova a varie
autorità, quali il Ministero della Guerra, la Procura militare di Roma, il
Ministero degli Esteri e lo Stato maggiore dell'Esercito, nonché le Autorità
militari alleate.
Riportiamo in parte il testo del più esauriente e significativo di tali
documenti. Si tratta della relazione n° 103033 U.P.I. del 13 giugno 1946
redatta dalla prefettura di Genova per il Ministero degli Interni: "(...)
Numerosi sono stati i fatti contrari alla legge di guerra compiuti in questa
giurisdizione. Innumerevoli i casi di violenza e di sevizie commesse ai
danni dei cittadini, incendi e saccheggi di abitazioni, deportazioni in
massa di operai e contadini, omicidi, furti e rapine, persecuzioni razziali.
Si trascrivono qui di seguito i crimini di guerra di maggiore gravità
commessi in questa giurisdizione dalle forze nazi-fasciste.
1 L'eccidio di monte Turchino, avvenuto nell'aprile 1944 (recte maggio)
in località monte Turchino, dove 59 ostaggi politici cittadini italiani
prelevati dalle locali carceri giudiziarie, furono massacrati per
rappresaglia in seguito all'esplosione di un ordigno esplosivo che uccideva
7 militari in un cinema di Genova nel quale era precluso ad estranei
l'ingresso, controllato da militari tedeschi.
2 Massacro della Benedicta: il 9 aprile 1944, in località di campagna
denominata "Benedicta", un centinaio di partigiani e contadini rastrellati
nella zona venivano uccisi con scariche di mitra.
3 Eccidio di Crevasco (recte Cravasco): il 22 marzo 1945 venti detenuti
politici ristretti nelle locali carceri giudiziarie, fra i quali due
mutilati e alcuni malati, vennero trasportati nel cimitero del comune di
Crevasco e ivi fucilati in massa.
4 Eccidio di Portofino: il 3 dicembre 1944 altri 21 detenuti politici
prelevati dalle locali carceri giudiziarie, dopo un consiglio tenuto presso
il comando tedesco delle SS di Genova che ne decretò la soppressione, furono
trasportati sul promontorio di Portofino e massacrati; le loro salme furono
buttate in mare.
"Responsabili dei fatti su esposti furono i militari tedeschi coadiuvati
dalle forze armate repubblichine, e in particolare dalle formazioni della
brigata nera. Mentre la quasi totalità degli italiani responsabili di detti
crimini di guerra è stata assicurata alla Giustizia, non si è potuto
procedere nei confronti dei tedeschi che furono i maggiori responsabili.
"E' accertato pertanto che a dirigere tutte le criminose operazioni in
grande stile di carattere militare e politico in questa giurisdizione fu il
comando delle SS tedesche di Genova, avente la sede nella "Casa dello
studente". In detto comando infatti vi erano i vari reparti che
abbracciavano ogni attività riguardante il controllo politico militare della
zona (reparto contro i partigiani, contro i comunisti, contro gli ebrei,
spionaggio e controspionaggio) ed era il suddetto comando che dirigeva le
operazioni di rastrellamento nelle fabbriche nelle campagne e nelle vie
cittadine, ed elementi ad esse appartenenti che ordinarono e diressero gli
eccidi sopra citati.
"Nella sede stessa del comando furono commessi molti crimini di guerra
consistenti in sevizie di ogni genere alle quali furono sottoposti i
detenuti politici, sevizie che in alcuni casi provocarono la morte in sede
di interrogatorio.
1 Colonnello Engel Siegrfied, non meglio generalizzato il quale è stato
oggetto della nota n° 433/60687 div. A.G.R. sezione 3 di questo ministero.
Costui era il comandante del reparto SS di Genova e a lui è da ascriversi
certamente la maggiore responsabilità dei crimini commessi in questa
giurisdizione. Si trova in atto in mano agli Alleati come risulta dalla su
accennata nota di codesto ministero.
2 Ableiter Volfango: di Carlo e Huber Anna, nato a Stuarda l'1/9/1907, il
quale trovasi in atto nel campo di concentramento alleato di Rimini. Deve
rispondere di efferate sevizie in danno di cittadini italiani. Partecipò
inoltre all'eccidio di monte Turchino.
3 Tenente Kaess Otto, non meglio generalizzato: vice comandante del
comando SS, partecipò all'eccidio del Turchino e al massacro della
Benedicta.
4 Maresciallo Yanisch Hans: dirigente il reparto razziale della "Casa
dello studente", accanito nella persecuzione degli ebrei, seviziatore
sadico, torturava gli interrogati a sua disposizione nel modo più inumano.
Tra le sue vittime certo Moscato Paolo, in seguito alle torture subite
decedette.
5 Maresciallo Peter Giuseppe: dirigente il reparto contro i partigiani
della "Casa dello studente", spietato e inumano, partecipò all'eccidio del
Turchino e della Benedicta."
In data 29 maggio 1948 il comando della Commissione alleata A.P.O. 349
comunicava al Ministero dell'Interno che si stavano svolgendo indagini per
accertare se tale Frederich Nagel, che si trovava sotto custodia alleata,
fosse la medesima persona di Siegrfied Engel, a suo tempo in servizio presso
le SS di Genova. Invitava inoltre a comunicare se vi era intenzione di
avviare un procedimento penale contro il predetto, nel qual caso le autorità
alleate ne avrebbero concesso la consegna. A questa missiva segue un lungo e
puramente formale carteggio burocratico al quale partecipa la Procura
Generale presso il Tribunale Supremo Militare, in persona del suo titolare
Umberto Borsari, che si protrae fino al febbraio 1948 senza alcun concreto
risultato, in relazione sia all'identificazione che alla reperibilità dei
responsabili.
Desta sulle prime meraviglia che non si sia fatto ricorso a mezzi più
efficaci di indagine diretta attraverso procedure di riconoscimento presso
gli Alleati, o assunzione di informazioni presso il C.L.N. di Genova o la
Procura della Corte straordinaria d'Assise ove venivano nel frattempo
processati italiani che erano stati collaboratori diretti dell'Engel e degli
altri esponenti nazisti alla "Casa dello Studente", quali, fra gli altri,
Nicoletti e Risi. Queste indagini avrebbero consentito di acquisire in breve
tempo gli elementi sufficienti all'immediata instaurazione di un
procedimento penale.
Tutto ciò trova peraltro la sua spiegazione in quanto, purtroppo solo di
recente, è stato accertato: la dolosa determinazione della Procura Generale
militare di non procedere contro i criminali nazisti che si manifesta in un
primo momento in un vano tergiversare e successivamente nella sottrazione
alle Procure militari competenti e poi nel vero e proprio occultamento di
centinaia di fascicoli processuali. Per quanto riguarda il processo relativo
alle stragi liguri che abbiamo preso in esame la notevole somma di elementi
a disposizione nel primo dopoguerra avrebbe consentito già allora, se
efficacemente utilizzata, l'instaurazione del processo nei confronti dei
responsabili.
Invece soltanto il 28 gennaio 1995 vengono iscritti nel registro della
Procura presso il Tribunale Militare di Torino i seguenti nominativi: "Engel
Siegfried, Ableiter Wolfgang, Kaess Otto, Yanisch Hans, Scholz, Walemberg,
Werner Hunh, Reimers", quali indagati per "violenza con omicidio contro
privati nemici e prigionieri di guerra (art. 185 e 211 C.P.M.G.) il 4 aprile
1944 sul monte Turchino, il 3 aprile 1944 in Benedicta, il 23 aprile 1945 in
Cravasco, il 3 dicembre 1944 in Portofino". Ciò avviene a seguito della
trasmissione alla Procura Militare di Torino, così come alle Procure
Militari competenti territorialmente, delle centinaia di fascicoli
abusivamente trattenuti per più di mezzo secolo, e ad un certo punto
occultati, dalla Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare.
Passano pochi mesi e il 6 ottobre 1995, su conforme richiesta del
Procuratore militare, viene disposta l'archiviazione della procedura con
formula puramente rituale. Tutto sembra ormai concluso, consumato dal tempo,
dall'inattività e dall'oblio. Sennonché nell'agosto 1996 le funzioni di
Procuratore presso il Tribunale Militare di Torino vengono assunte, a
seguito di concorso, dal dottor Pier Paolo Rivello, un giurista di
particolare serietà e preparazione.
Gli effetti di questa novità si fanno presto sentire: vengono avviati e
rapidamente conclusi nuovi accertamenti per l'identificazione dei
responsabili ancora viventi degli ormai antichi crimini e il 10 ottobre
1996, sulla base di un rapporto dei carabinieri del precedente giorno 5 che
hanno identificato l'esistenza in vita e la residenza rispettivamente di
Engel ad Amburgo e di Kaess a Colonia, la Procura militare chiede
l'autorizzazione alla riapertura del procedimento che viene immediatamente
disposta il successivo 11 ottobre dal giudice per le indagini preliminari.
Un'intensa e concentrata attività istruttoria consente al Procuratore
militare di chiedere e ottenere, all'udienza preliminare dell'8 ottobre
1998, il rinvio a giudizio dei due imputati.
Va rilevato che l'attività della Procura militare di Torino si esplica
anche in direzione di altri procedimenti per le stragi naziste consumate nel
territorio di sua competenza: in particolare quello nei confronti di Theo
Saevecke, capitano delle SS e comandante dell'AK di Milano, per la
fucilazione di 15 detenuti nel reparto carcerario di San Vittore avvenuta la
mattina del 10 agosto 1944 in piazzale Loreto a Milano e quello nei
confronti di Anton Renniger tenente dell'esercito tedesco imputato per la
fucilazione di 51 civili in località Cascina di Riva di Caia nel comune di
Cumiana in provincia di Torino, strage compiuta il giorno 3 aprile 1944 dopo
un rastrellamento di civili nella zona; mentre è tuttora in corso
l'istruttoria nei confronti del maggiore Hans Geiger e del tenente Heinrich
Goering, appartenenti alla 34a Divisione di fanteria della Wehrmacht per il
massacro di 12 civili italiani di cui tre bambini in tenera età e quattro
donne nel piazzale dell'albergo "Vittoria" in frazione Grimaldi del comune
di Ventimiglia (IM) al confine ligure occidentale, avvenuto il 7 dicembre
1944.
La volontà di giustizia ha successo a oltre mezzo secolo dai fatti,
superando gli ostacoli che a essa si sono frapposti. Processi che potevano
svolgersi quando gli imputati non avevano ancora compiuto quarant'anni,
vengono instaurati quando essi ne hanno compiuto novanta. Agli occhi di
tutti coloro che pensano alla nostra storia appare evidente che un'eventuale
condanna, anche se non è più in grado di assumere un valore concreto, è
tuttavia capace di esprimere un alto significato emblematico e morale.
10. Perché così poca giustizia? Fascicoli occultati e illegittime
archiviazioni
Nel panorama sopra tracciato di una giustizia estremamente limitata,
tardiva e per molti versi contraddittoria a fronte dell'enorme somma di
atrocità imposte dal dominio militare nazista al popolo italiano nei lunghi
mesi che corrono dall'annuncio dell'armistizio alla fine della guerra, sono
in qualche misura già venute emergendo risposte alla domanda: perché, per
quali cause, ciò è avvenuto? Forse ci si potrebbe limitare ad osservare che
per avere giustizia occorrono leggi semplici e chiare, giudici imparziali e,
ancor più, una ferma volontà collettiva (degli apparati, dei governi, della
società civile) di rendere e ottenere giustizia, e che in sostanza è
storicamente mancato qualcuno di questi fattori. Ma occorre entrare
maggiormente nello specifico, perché esistono ben individuate ragioni della
mancata giustizia che fanno capo, come fra poco verrà posto in evidenza,
agli organi di vertice della magistratura militare che massimamente
avrebbero dovuto garantire il rispetto della legge. E' necessario arrivare a
questo punto cruciale seguendo un percorso razionale che ne renda evidenti i
precedenti.
E' già stata sopra esaminata la questione relativa ai processi in materia
di collaborazionismo nell'ambito delle sanzioni contro il fascismo. Deve
essere qui ribadito che una delle fondamentali ragioni per le quali quei
processi, pur con le insufficienze e i limiti che sono stati posti in
rilievo, hanno avuto luogo, deriva dal fatto che per essi è stata prevista
una legislazione ad hoc e sono stati istituiti organi giurisdizionali
speciali, le Corti straordinarie d'Assise e successivamente le Sezioni
speciali di Corte d'Assise. In sostanza, era diffusa negli organi che
avevano condotto e diretto la lotta di liberazione nazionale e in gran parte
dell'opinione pubblica una profonda volontà di giustizia per i crimini
commessi dal fascismo; la creazione di strumenti specifici ha consentito a
quella volontà di avere espressione. L'organo, in altri termini, ha
assecondato la funzione. Non è avvenuta però la stessa cosa per quanto
riguarda i crimini commessi dai nazisti. Essi costituivano a pieno titolo
azioni delittuose secondo la legislazione italiana come è stato sopra
evidenziato, ma per essi non sono state previste né speciali sanzioni né
specifici organi di giustizia.
Possono essere considerati antecedenti di questa situazione i modi nei
quali sia il governo legittimo dell'Italia liberata sia il C.L.N.A.I. e i
C.L.N. regionali hanno affrontato il problema della punizione dei crimini
fascisti e nazisti a liberazione avvenuta. Nei confronti dei crimini
fascisti da un lato il governo del Sud fin dal luglio 1944 ha emanato
disposizioni specifiche per la loro definizione e repressione e dall'altro
lato il C.L.N.A.I. ha approvato una serie di progetti normativi e altresì
emanato decreti destinati ad avere vigore sia pure per breve periodo. In
particolare il C.L.N.A.I. nel giugno 1944 ha elaborato un progetto di
decreto nel quale, nella sua qualità di rappresentante del governo legittimo
nei "territori occupati dall'invasore tedesco", in relazione alle atrocità
commesse da tedeschi e fascisti nei confronti degli appartenenti alle
proprie forze militari e della popolazione civile, vengono previste
drastiche direttive sul trattamento da usare verso i responsabili che
venissero catturati. Ciò "[...] senza pregiudizio di denuncia dei
responsabili e degli esecutori, in particolare modo dei comandanti, ai
tribunali incaricati di punire a suo tempo le atrocità perpetrate nella
presente guerra dalle autorità e dalle truppe germaniche e loro dipendenti,
tribunali che dovranno risiedere come da decisione della conferenza di
Mosca, nei paesi stessi dove le atrocità sono state commesse (...)". Poco
prima dell'insurrezione, il 19 aprile, il C.L.N.A.I. emana un decreto avente
per oggetto la resa delle formazioni nazi-fasciste, nel quale dopo
dettagliate disposizioni sul disarmo, l'internamento e, in generale, il
trattamento da usare nei confronti delle formazioni armate del fascismo di
Salò, si stabilisce: "5. Gli ufficiali e soldati tedeschi che si arrendono
(...) vanno trattati come prigionieri di guerra e consegnati agli Alleati
appena possibile." Questa disposizione è ribadita dal decreto emanato dal
C.L.N.A.I. il 25 aprile relativo alla "Proclamazione dello stato
d'eccezione" nel quale fra l'altro si stabilisce all'articolo 8: "Tutti gli
appartenenti alle forze armate tedesche di qualunque specie, sono dichiarati
prigionieri di guerra e dovranno recarsi nei luoghi stabiliti secondo le
norme che verranno tempestivamente emanate dal Comando militare. Lo stesso
trattamento è riservato ai civili di cittadinanza tedesca." Ripetutamente il
C.L.N.A.I. dedica la propria attenzione alla creazione e al funzionamento
delle Commissioni di giustizia, organi inquirenti nei confronti dei
responsabili fascisti, mentre nulla stabilisce per gli eventuali processi
contro i nazisti.
In sostanza è radicata, sia negli esponenti del governo del Sud sia nel
C.L.N.A.I., organo che lo rappresenta nell'Italia occupata, la convinzione
che il compito di punire i tedeschi per le loro attività criminali spetti
sostanzialmente agli Alleati. Convinzione che non ha un fondamento
giuridico, come si è visto, ma che sicuramente ha avuto il suo ruolo nel
determinare le condizioni che a un certo momento hanno consentito sia
l'enorme insabbiamento di procedimenti di cui fra poco si dirà, sia
l'esiguità della punizione, da parte degli organi del paese che li aveva
subiti, dei barbari atti compiuti dall'occupante nemico nel suo territorio.
Analoga situazione può riscontrarsi nell'esame dei documenti del C.L.N.
regionale ligure. Esso si occupò ripetutamente di una giustizia riparatrice
da attuare dopo la liberazione del paese. L'incarico di delegato per la
giustizia venne conferito al rappresentante del Partito d'Azione e fu
elaborato un vero e proprio progetto di sanzioni contro il fascismo inviato
per la valutazione e approvazione al C.L.N.A.I. La commissione di giustizia,
organo inquirente per i futuri processi contro i collaborazionisti, venne
non solo costituita ma cominciò a svolgere la sua attività di raccolta dei
dati e degli elementi da sottoporre a suo tempo a giudizio, secondo
l'indicazione che proveniva da Milano (16 febbraio 1945). Ma per quanto
riguarda le atrocità perpetrate dai nazisti e in special modo dalle SS, non
fu adottato alcun provvedimento né elaborato alcun progetto, implicitamente
confermando l'idea che questa partita giudiziaria, la più grave, fosse
sostanzialmente di competenza degli Alleati.
E' a questo punto che interviene, proprio nel momento in cui è in via di
completamento questo saggio, la piena conoscenza di un fatto nuovo, di
dimensioni e natura gravissime, solo in parte anticipato dalla stampa
periodica ("L'Espresso") nel 1996 e più di recente dal quotidiano "La
Repubblica" (28 marzo 1999). Si tratta della relazione conclusiva di
un'indagine disposta dal Consiglio della Magistratura Militare (organo di
autogoverno della stessa istituito con legge del 30 dicembre 1988, n. 561,
con la partecipazione di componenti laici), relativamente all'insabbiamento,
durato cinquant'anni, a opera della Procura Generale presso il Tribunale
Supremo Militare, di centinaia e centinaia di fascicoli processuali relativi
ai crimini nazisti. Questo documento, per la sua importanza storica oltre
che politica e giudiziaria, viene pubblicato integralmente in appendice.
La situazione da cui trae origine l'enorme insabbiamento venuto alla luce
è la seguente. Nel 1945 si legge nella relazione essendo l'Italia stata
ammessa dagli Alleati a documentare presso le Nazioni Unite i crimini di
guerra perpetrati dalle forze armate tedesche sul suo territorio, fu deciso
di concentrare tutte le notizie e le indagini concernenti tali reati presso
la Procura Generale Militare in modo da favorire l'assistenza internazionale
per la punizione di detti crimini e la cernita di quelli tra essi che,
secondo le intenzioni dichiarate dagli Alleati, avrebbero dovuto essere
giudicati in Italia o avrebbero dovuto essere sottoposti a giudizio dei
Tribunali internazionali. Nell'immediato dopoguerra, quindi, si adottarono
provvedimenti che, seppure non ortodossi dal punto di vista giuridico, in
quanto concentravano notizie di reato, indagini e documenti nelle mani di un
organo di vertice non competente a promuovere l'azione penale, erano
tuttavia dettati dalla dichiarata intenzione di perseguire i nazisti
responsabili e di favorire l'assistenza internazionale degli Alleati. In
questo senso sembrerebbe essersi in un primo tempo mosso può ancora
leggersi nella relazione l'allora Procuratore Generale presso il Tribunale
Supremo Militare Umberto Borsari che manifestò anche l'intenzione di
trasmettere gli atti presso di lui concentrati alle procure militari
territorialmente competenti.
Ben presto però, già a partire dal 1947/48, si passa a una situazione di
patente illegalità, ampiamente e dettagliatamente descritta nella relazione,
che viene pubblicata in appendice. I fascicoli processuali concentrati
presso la Procura Generale non vengono trasmessi alle procure militari
territorialmente competenti, ma trattenuti al vertice. Le indagini per
l'accertamento dei crimini nazisti vengono bloccate, al punto che non si
provvede neppure alla traduzioni delle relazioni trasmesse dagli Alleati e
dei documenti redatti in lingua tedesca. Nel 1960 il Procuratore militare in
carica, dott. Santacroce, emette nella stessa data una lunghissima serie di
"archiviazioni provvisorie" a cliché agendo al di fuori di ogni propria
competenza. Alle procure militari territoriali vengono trasmessi soltanto
procedimenti contro ignoti, mentre quelli nei quali sono state svolte
indagini concludenti e vi sono indicati nomi e luoghi di residenza dei
responsabili vengono trattenuti. Il Procuratore Generale trasmette al
Ministero degli Esteri alcuni fascicoli contenenti elementi di accertamento
delle responsabilità affinché vengano consegnati al governo federale
tedesco, ma si guarda bene dal fare avere questi fascicoli alle procure
militari competenti. Infine, nel 1967, a conclusione e coronamento di questi
gravi illeciti comportamenti, tutti i fascicoli vengono trasferiti
dall'ultimo piano di Palazzo Cesi, ove la Procura Generale Militare ha sede,
a uno scantinato adibito ad archivio delle carte del Tribunale Speciale per
la Difesa dello Stato e dei cessati Tribunali penali Militari di Guerra,
chiusi in un armadio collocato in un recesso di detto archivio con le ante
rivolte verso il muro. È una vera e propria sepoltura dei processi ai
criminali nazisti. La scoperta dell'armadio e del suo "scottante contenuto"
avviene quasi per caso, come la relazione descrive. Operando nel modo
suddetto si è certamente confidato, da parte di chi se ne è reso
responsabile, nella rimozione di ogni traccia e con essa della memoria dei
crimini nazisti, vale a dire dell'offesa più atroce e sanguinosa che il
nostro Paese ha subito nell'epoca moderna. Dopo questa scoperta tra il 1994
e il 1996, come sopra si è accennato, i fascicoli vengono trasmessi alle
procure militari competenti. Di qui nascono i processi dopo oltre
cinquant'anni.
È evidente che quanto avvenuto non può essere attribuito a iniziative
personali dei procuratori generali Borsari, Mirabella e Santacroce,
succedutisi nella carica, ma si inquadra come la relazione del Consiglio
della Magistratura dà atto nella rapida evoluzione della situazione
politica internazionale che con l'instaurarsi della guerra fredda e della
contrapposizione tra i blocchi poneva la questione del riarmo della
Repubblica Federale Tedesca. Ciò veniva evidentemente ritenuto incompatibile
con i processi contro i criminali nazisti, cui venne quindi garantita una
larghissima impunità. Non va dimenticato che negli ormai rari casi in cui
questi vennero chiamati in giudizio tesero, e ancor oggi tendono sempre più,
a giustificare le proprie azioni presentandosi come paladini di una crociata
anticomunista. Non può neppure essere trascurata la circostanza che i
procuratori generali militari presso il Tribunale Supremo erano al tempo di
nomina governativa.
Passando a qualche ulteriore considerazione in ordine alle difficoltà che
hanno contrassegnato i processi per i crimini nazisti, va richiamata la
contraddizione relativa alla questione della competenza a giudicare: se essa
cioè appartenesse alla magistratura militare o a quella ordinaria. Senza
addentrarci in una disamina tecnica che sarebbe impropria in questa sede, è
sufficiente ricordare: che per i due maggiori processi, quello per i fatti
delle Cave Ardeatine e quello per i fatti di Marzabotto e delle altre
località dell'Appennino tosco-emiliano, gli unici nei quali gli imputati
condannati erano presenti e hanno scontato, almeno in parte, la pena loro
inflitta, è stata ritenuta in modo pacifico la competenza dell'autorità
giudiziaria militare; che per i processi relativi ai fatti di Caiazzo e
della Risiera di San Sabba, nei quali gli imputati non sono mai stati
assicurati alla giustizia, è stata ritenuta, dopo il superamento di opinioni
diverse, la competenza delle Corti d'Assise, vale a dire dell'autorità
giudiziaria ordinaria; che per il processo relativo ai fatti della valle del
Biois, nel quale gli imputati sono rimasti contumaci, in un primo tempo e
fino alla condanna all'ergastolo in primo grado, è stata ritenuta la
competenza della magistratura ordinaria e successivamente gli atti sono
stati rimessi alla magistratura militare; che per il processo relativo ai
fatti di Filetto che hanno visto imputato il vescovo ausiliario di Monaco di
Baviera risoltosi in un nulla di fatto, l'azione penale è stata iniziata
dalla magistratura ordinaria; che nei processi per le stragi naziste
attualmente pendenti viene nuovamente ritenuta pacifica la competenza
dell'autorità militare. Siamo quindi in presenza di una serie di
contraddizioni che hanno reso ulteriormente incerto e difficoltoso il corto
cammino della giustizia.
Resta da chiedersi quale eventuale opera di giustizia, essendo largamente
mancata quella del nostro Paese, sia stata eventualmente compiuta dai
tribunali alleati. La risposta è in qualche modo ovvia e in proposito
abbiamo già richiamato le ragioni di politica internazionale che l'hanno
determinata. Il caso praticamente solitario da considerare è costituito dal
processo nei confronti del feldmaresciallo Albert Kesselring, fanatico
nazista, dichiarato criminale di guerra, dal settembre 1943 comandante in
capo di tutte le forze germaniche schierate sul fronte italiano. Finito
nelle mani degli anglo-americani nel maggio 1945, venne processato, insieme
a due suoi stretti collaboratori, da un tribunale britannico nel gennaio
1947 a Venezia quale responsabile dei crimini perpetrati dalle truppe
tedesche operanti in Italia ai suoi ordini fra cui le stragi delle Cave
Ardeatine e di Marzabotto. Il processo durò tre mesi e si concluse con la
condanna a morte di Kesselring, commutata ben presto nel carcere a vita. A
seguito del suo asserito grave stato di salute, che peraltro non gli impedì
di vivere altri 8 anni, venne liberato nel 1952. Tornato in libertà fu
attivo nelle organizzazioni di reduci e neonazisti.
Infine, per completezza, occorre verificare se e come abbia funzionato
nella materia in oggetto la giustizia tedesca. Il quadro è negativo:
l'ufficiale nazista responsabile della strage di Caiazzo, come abbiamo
visto, è stato prosciolto; non risulta che siano intervenute condanne per
gli atroci fatti della Risiera di San Sabba; il caso di monsignor Defregger
non ha avuto alcun seguito. A ciò si aggiunga, pur senza alcuna pretesa di
tracciare un quadro completo, la più che deludente vicenda relativa
all'eccidio di Boves, il paese in provincia di Cuneo, nel quale si scatenò,
subito dopo l'armistizio, la violenza nazista. Il 19 settembre 1943 una
formazione partigiana sostenne un breve scontro a fuoco con un piccolo
reparto SS nel corso del quale un militare tedesco e un partigiano furono
uccisi. Inoltre vennero fatti prigionieri due militi delle SS con il loro
automezzo. In seguito a questi avvenimenti affluì a Boves il grosso del
battaglione della I Divisione corazzata SS "Adolf Hitler", al comando del
maggiore Joachim Peiper. Il parroco e un abitante del paese vennero
incaricati di trattare la liberazione dei prigionieri, cosa che avvenne
circa un'ora dopo con la restituzione anche dell'automezzo e della salma del
caduto tedesco. A questo punto per tutta risposta, venendo meno alle loro
assicurazioni, le SS misero a ferro e a fuoco l'intero abitato e trucidarono
indiscriminatamente 23 civili tra cui anziani contadini, malati inabili e
gli stessi due intermediari.
Nel 1964 venne rintracciato a Stoccarda il maggiore Peiper che in
precedenza era stato condannato a morte dagli Alleati per un eccidio di
prigionieri americani compiuto nelle Ardenne ma era stato liberato dopo
dieci anni e da allora aveva fatto perdere le sue tracce. Venne presentata
denuncia alla magistratura militare tedesca con una accurata ricostruzione
anche testimoniale della vicenda. Nonostante il procedimento, oltre che da
avvocati italiani venisse seguito in Germania da uno degli accusatori dei
processi di Norimberga, con sentenza del 23 dicembre 1968 il Tribunale di
Stoccarda, a conclusione dell'istruttoria, prosciolse il Peiper e i due
ufficiali alle sue dipendenze. Resta da chiedersi perché relativamente ai
fatti in questione non sia stato, a differenza di altri casi, avviato alcun
processo in Italia.
11. Qualche considerazione finale
Gli elementi raccolti e le riflessioni formulate nelle pagine precedenti
intendono semplicemente costituire un approccio alla ricostruzione, anche e
particolarmente sotto il profilo giuridico-penale, dei crimini commessi
dalle forze militari germaniche, spesso con la collaborazione delle milizie
della RSI, nel corso dei drammatici venti mesi dal settembre 1943 all'aprile
1945. Di tale ricostruzione si avverte una forte necessità quale memoria e
monito di un passato recente, alla luce di un dissennato e tragico ripetersi
di inumane violenze etniche e belliche nei tempi che stiamo vivendo. Essa
dovrà fondarsi naturalmente sugli importanti studi, ricerche e
approfondimenti che a tutt'oggi sono stati compiuti, i quali tuttavia a
nostro avviso devono assumere il carattere di una maggiore completezza e
organicità anche per quanto riguarda gli aspetti, fino a ora solo
marginalmente affrontati, della repressione giudiziaria.
Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, quasi per una
fisiologica necessità di riscatto da una lunga notte della ragione, si è
avuto un periodo di forte ripresa della grande questione dei diritti umani.
Da questo punto di vista eventi fondamentali del secolo sono stati la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e la Carta dell'ONU.
Essi resterebbero comunque largamente inoperosi senza l'intervento di un
ulteriore elemento della cui importanza solo di recente è stata assunta
piena consapevolezza. Ci riferiamo non ai tribunali di Norimberga e di
Tokyo, che pure hanno svolto una loro salutare funzione, istituiti dai
vincitori a seguito della debellatio del nemico-criminale, ma
all'istituzione dei tribunali ad hoc per i crimini contro l'umanità, come è
avvenuto per la ex Jugoslavia e per il Ruanda.
La storia insegna che la semplice affermazione dei principi non è
minimamente sufficiente a evitare i conflitti feroci e sanguinosi e i grandi
massacri collettivi che sono una costante della vicenda umana.
La questione che oggi più che un tempo viene avvertita è quella di
passare dall'affermazione dei diritti alla loro tutela giudiziaria, cioè
alla sanzionabilità delle loro violazioni.
In questo senso il secolo del genocidio ma anche dei diritti umani (come
lo ha definito Bobbio), si conclude positivamente con una nuova inedita
alleanza tra la cultura dei diritti umani e la cultura del processo penale.
La processualizzazione del diritto umanitario e la contestuale
internazionalizzazione del processo penale sono alla base del movimento e
delle iniziative che hanno condotto, nel luglio 1998, all'approvazione dello
Statuto della Corte Internazionale Permanente per i crimini contro
l'umanità. Questo risultato era sempre stato precluso dal perdurante
predominio dell'idea di sovranità nazionale e del monopolio statuale della
giustizia penale, insieme alle esigenze, che a quel sistema si collegavano,
di mantenimento di un equilibrio internazionale che immancabilmente
sacrificava la giustizia per salvaguardare quella che si voleva chiamare
pace, ed era al massimo una cessazione delle ostilità o uno stato di
equilibrio fondato sul terrore.
I processi all'Aja e a Kigali, pur tra mille difficoltà, incertezze e
anche sconfitte, vengono celebrati. Quell'unico criminale condannato
definitivamente dal tribunale per la ex Jugoslavia che sconta la sua pena in
un carcere norvegese, insieme con le altre decine di imputati in attesa di
giudizio nel carcere olandese di Scheveningen, è la prova che la giustizia
internazionale sta cominciando a trovare il proprio passo e vi è da
augurarsi che la sua ombra si riveli sempre più inquietante per quanti si
propongano di attentare ai diritti dell'uomo.
Un complesso e originale sistema di giustizia penale internazionale sta
prendendo le misure rispetto alla propria "materia" e affronta le sue prime
difficilissime prove. Esso non potrà più fondarsi sulle strutture della
giustizia internazionale concertata e convenzionale, espressione delle
ragioni della politica e degli equilibri internazionali fondati a loro volta
sulla sovranità nazionale e sulle varie politiche di potenza. Esso dovrà
riposare invece sul riconoscimento della "rule of law" della sovranità dei
principi costitutivi della comunità giuridica internazionale. Per le stesse
ragioni esso non potrà più fondarsi esaurientemente sulle esperienze dei
vari tribunali militari, si tratti di tribunali nazionali o internazionali.
Oggi la violazione dei diritti dell'uomo non può più essere riferita
soltanto a situazioni belliche in senso classico. In proposito la terribile
esperienza delle stragi naziste nell'Est europeo e anche in Italia insegna.
Oggi le più gravi violazioni sono commesse al di fuori di quello schema. La
funzione dei tribunali militari rimane limitata ormai a situazioni
abbastanza circoscritte, caratterizzate da crimini commessi all'interno di
strutture militari tradizionali (la "catena di comando") nell'ambito di un
conflitto anch'esso tradizionale.
Il discorso cambia completamente quando, come ormai nella maggior parte
dei casi, nessuna di queste situazioni è presente nella ricostruzione di
gravissimi crimini contro l'umanità: genocidio, stupri etnici, pulizia
etnica, terrorismo, utilizzazione della criminalità comune, utilizzazione di
armi chimiche e biologiche. I conflitti superano ormai le categorie
classiche della guerra e si pongono come obiettivo diretto le popolazioni
civili, gli inermi, chi non è in grado di difendersi o fuggire.
Occorre che la comunità internazionale e gli stati si dotino di una rete
di intervento e iniziativa giudiziaria che nella repressione dei crimini
contro l'umanità coinvolga anche le giurisdizioni nazionali. E' infatti
nella natura stessa dei diritti umani l'inerire a una vera e propria
"cittadinanza universale", come tale tutelabile anche davanti a un giudice
nazionale. Il negare la tutela per la violazione di un diritto fondamentale
dell'uomo per ragioni di cittadinanza o di limiti territoriali equivale a
negare l'esistenza stessa di quel diritto.
In questo senso deve essere apprezzato lo sforzo compiuto dai Lord
inglesi per rimuovere l'immunità assicurata a Pinochet, mentre al contrario
va segnalata l'inerzia del legislatore italiano che ancora esita a dotarsi
degli strumenti legislativi per l'attuazione a livello di giurisdizione
penale delle convenzioni che pure il nostro Paese si è affrettato a firmare
e ratificare.
L'autore ringrazia vivamente Guido Levi, Francesca
Maberino e Paolo Sbordoni per l'aiuto che gli hanno dato nella stesura del
lavoro.
|